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Garanzia decennale del costruttore e polizza indennitaria: cosa coprono

Una crepa o un'infiltrazione comparsa anni dopo l'acquisto solleva sempre la stessa domanda: la garanzia decennale del costruttore copre ancora questo problema, e cosa aggiunge davvero la polizza indennitaria decennale postuma?

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La garanzia decennale del costruttore (art. 1669 c.c.) copre la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'edificio nei dieci anni dal compimento dell'opera, e vale nei confronti del costruttore ancora esistente e solvibile. La polizza indennitaria decennale postuma, quando prevista dal D.Lgs. 122/2005 per l'acquisto di immobili da costruire, affianca questa responsabilità garantendo un indennizzo diretto anche se il costruttore non è più in grado di rispondere. In entrambi i casi occorre una perizia tecnica che dimostri che il difetto è grave e riconducibile alla costruzione.

Chi ha comprato una casa nuova, o l'ha fatta costruire, e dopo qualche anno vede comparire una crepa diagonale all'angolo di una finestra, un'infiltrazione che prima non c'era, o un cedimento percepibile di un solaio, si pone quasi sempre la stessa domanda: sono ancora garantito? La risposta passa per uno strumento preciso del nostro ordinamento, la garanzia decennale del costruttore, che è cosa diversa dalla garanzia commerciale che un'impresa può offrire spontaneamente e diversa, ancora, dalla polizza assicurativa che in alcuni casi accompagna l'acquisto di un immobile da costruire. Sono tre piani che nel linguaggio comune si sovrappongono, ma che sul piano tecnico rispondono a logiche diverse: confonderli porta spesso a scoprire, quando ormai è tardi, che una strada non era più percorribile o che un'altra, invece, lo era ancora.

Questo articolo prova a tenere separati i piani. Vedremo cosa distingue la responsabilità del costruttore per i vizi e le difformità meno gravi da quella, più estesa nel tempo, per la rovina o i gravi difetti dell'edificio; cosa si intende tecnicamente per “grave difetto”, perché è un concetto più ampio di quanto il termine lasci intuire; cos'è la polizza indennitaria decennale postuma e in quali casi accompagna l'acquisto; e infine cosa deve fare, in pratica, chi si trova davanti a un difetto serio in un immobile che ha comprato o fatto costruire, con un ruolo centrale della perizia tecnica nel dimostrare che il problema dipende davvero dalla costruzione.

Schema che confronta la garanzia per vizi e difformità con la garanzia decennale del costruttore per rovina e gravi difetti dell'edificio
Due garanzie diverse, con presupposti e finestre temporali diverse: quella per i vizi minori e quella, più ampia, per i gravi difetti.

Garanzia decennale del costruttore: cosa significa in pratica

Quando si parla di garanzia decennale del costruttore ci si riferisce alla responsabilità che l'appaltatore (o, più in generale, chi ha realizzato l'opera) si assume nei confronti di chi gliel'ha commissionata e dei suoi aventi causa — quindi anche di chi ha comprato l'immobile in un momento successivo alla costruzione — per la rovina dell'edificio o per i gravi difetti che si manifestano nel tempo. È una responsabilità che il codice civile prevede in modo autonomo, non perché scritta nel contratto di vendita o d'appalto, ma perché la legge stessa la impone quando l'opera riguarda edifici o altre costruzioni destinate per loro natura a lunga durata.

Il riferimento normativo è l'art. 1669 c.c., che è la norma su cui si fonda tutto l'istituto della garanzia decennale: prevede che se, nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera, questa rovina in tutto o in parte, oppure presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore risponde nei confronti del committente e di chi, dopo di lui, è diventato proprietario dell'immobile. È un punto importante per chi ha comprato casa da un costruttore senza aver seguito personalmente il cantiere: la garanzia non si esaurisce con il primo acquirente, ma si trasmette a chi acquista successivamente, purché il difetto rientri nei presupposti della norma e i termini per farla valere non siano già decorsi.

Vale la pena chiarire subito un equivoco frequente: la garanzia decennale non riguarda solo le abitazioni appena costruite acquistate dal costruttore. Riguarda, più in generale, chiunque abbia commissionato un'opera edile di questo tipo (anche un ampliamento, una sopraelevazione, interventi strutturali importanti) e chiunque, dopo di lui, sia diventato proprietario dell'immobile nel corso dei dieci anni dal compimento dell'opera. È quindi una responsabilità legata all'opera e alla sua natura, non un beneficio riservato a chi ha firmato materialmente il contratto d'appalto con il costruttore.

Garanzia per vizi e difformità e garanzia per gravi difetti: la differenza tra biennale e decennale

Il codice civile, in materia di appalto, non prevede un'unica garanzia ma più livelli di tutela a seconda della gravità del problema riscontrato. Da un lato ci sono le difformità e i vizi dell'opera che non compromettono la sua stabilità né la rendono inidonea alla sua destinazione: imperfezioni, rifiniture non a regola d'arte, piccole difformità rispetto al progetto o al capitolato. Per questi vizi minori la disciplina civilistica dell'appalto prevede termini di denuncia e di decadenza più brevi, spesso sintetizzati nel linguaggio comune come “garanzia biennale”: i termini esatti, la loro decorrenza e le eventuali eccezioni vanno però sempre verificati sul testo di legge vigente insieme a un legale, perché la disciplina di questi vizi minori è distinta da quella della rovina e dei gravi difetti e non è oggetto specifico di questo articolo.

Dall'altro lato c'è la garanzia per la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti, disciplinata dall'art. 1669 c.c., che copre un ordine di problemi ben più serio: non la rifinitura imperfetta, ma il difetto che incide sulla struttura, sulla funzionalità essenziale o sulla durata dell'opera. È qui che entra in gioco il termine “decennale”: la responsabilità del costruttore per questo tipo di problemi si estende, appunto, per dieci anni dal compimento dell'opera, un arco di tempo molto più ampio di quello previsto per i vizi minori, proprio perché la gravità del problema è diversa.

Questa distinzione tra garanzia biennale e decennale non è solo terminologica: decide quale strumento si può ancora usare e con quali termini. Un difetto estetico scoperto dopo qualche anno può non essere più contestabile con gli strumenti previsti per i vizi minori, se i relativi termini sono nel frattempo scaduti; un grave difetto strutturale, invece, può restare aggredibile con l'art. 1669 c.c. anche a distanza di anni dalla consegna, purché rientri nei dieci anni dal compimento dell'opera e la denuncia venga fatta nei tempi previsti dalla norma stessa una volta scoperto il difetto. Per questo motivo, davanti a un problema serio comparso in una casa non più nuovissima, la prima domanda tecnica da porsi non è “quanti anni sono passati”, ma “che tipo di difetto è, e rientra nella categoria dei gravi difetti dell'art. 1669 c.c.?”. È una domanda a cui, quasi sempre, risponde meglio un tecnico che una ricerca generica online.

Cosa si intende tecnicamente per “grave difetto”

Uno degli equivoci più diffusi riguarda proprio il concetto di grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c. Nel linguaggio comune si tende ad associare questa garanzia solo ai casi più eclatanti: un crollo, un cedimento strutturale evidente, un edificio dichiarato inagibile. In realtà la nozione di grave difetto, così come viene interpretata nella prassi tecnica e giuridica, è più ampia della sola rovina o del pericolo di rovina in senso fisico. Rientrano nella categoria anche i difetti che, pur non mettendo a rischio la stabilità dell'edificio, ne compromettono in modo apprezzabile il normale godimento secondo la destinazione propria dell'immobile.

In pratica, un grave difetto può riguardare infiltrazioni diffuse e persistenti che rendono inutilizzabili alcuni ambienti, un isolamento termico o acustico gravemente insufficiente rispetto a quanto l'opera avrebbe dovuto garantire, un impianto essenziale (idraulico, di riscaldamento, elettrico) che non funziona in modo affidabile e compromette la vivibilità dell'alloggio, oppure difetti diffusi dell'involucro edilizio che, senza far crollare nulla, incidono in modo significativo sulla qualità dell'abitare. Il criterio guida, quindi, non è “l'edificio sta per crollare?” ma “questo difetto compromette in modo apprezzabile il godimento dell'immobile secondo la sua destinazione?”. È un criterio più ampio, e proprio per questo va valutato caso per caso da un tecnico, perché la linea tra un difetto fastidioso ma non grave e un grave difetto ai sensi di legge non è sempre netta a un primo sguardo.

Questa distinzione ha una ricaduta pratica enorme: chi scopre un problema serio, ma non catastrofico, non deve escludere a priori di poter far valere la garanzia decennale solo perché “l'edificio non sta crollando”. Allo stesso tempo, non ogni difetto fastidioso rientra automaticamente nella categoria: una porta che chiude male, una piastrella scheggiata, un'imperfezione estetica isolata restano normalmente nell'ambito dei vizi minori, non in quello dei gravi difetti. È qui che la valutazione tecnica diventa decisiva, ed è anche uno dei motivi per cui questo tema si intreccia spesso con quello, più generale, dei vizi e difetti costruttivi, che approfondisce come si riconoscono e si classificano i difetti di un immobile a prescindere dallo strumento di tutela applicabile.

Schema che elenca cosa copre e cosa non copre la polizza indennitaria decennale postuma per gli immobili da costruire
La polizza indennitaria decennale postuma non sostituisce la garanzia del costruttore: interviene con una logica e con esclusioni proprie.

La responsabilità del costruttore e la polizza indennitaria decennale: due strumenti diversi

Uno dei punti che genera più confusione riguarda proprio la differenza tra la responsabilità del costruttore per gravi difetti, prevista dall'art. 1669 c.c., e la polizza indennitaria decennale postuma, che in alcuni casi accompagna l'acquisto di un immobile da costruire. Sono due strumenti diversi, con una logica diversa, e non vanno confusi tra loro solo perché condividono la parola “decennale”.

La responsabilità dell'art. 1669 c.c. è una responsabilità civile: significa che, se si verifica un grave difetto, il proprietario dell'immobile ha il diritto di rivalersi nei confronti del costruttore, che dovrà rispondere del danno. Per farlo valere occorre dimostrare che il difetto esiste, che è riconducibile all'opera realizzata e che è “grave” nel senso tecnico visto sopra. Il problema pratico di questo strumento è che presuppone un costruttore ancora esistente, solvibile e individuabile: se l'impresa nel frattempo è fallita, si è sciolta o non ha più risorse, il diritto ad agire nei suoi confronti resta sulla carta, perché non c'è più nessuno in grado di risarcire concretamente il danno.

La polizza indennitaria decennale postuma nasce proprio per colmare questo rischio: è un contratto assicurativo che, a determinate condizioni, garantisce un indennizzo diretto al proprietario dell'immobile in caso di gravi difetti riconducibili alla costruzione, indipendentemente dal fatto che il costruttore sia ancora attivo, solvibile o rintracciabile. In altre parole, mentre l'art. 1669 c.c. dà un diritto nei confronti di una persona (il costruttore), la polizza dà un diritto nei confronti di un soggetto assicurativo, che risponde secondo le condizioni e le esclusioni previste dal contratto stipulato. Non sono strumenti alternativi in senso stretto: la polizza, quando prevista, si affianca alla responsabilità civile del costruttore e serve soprattutto a garantire che, anche se il costruttore non è più in grado di rispondere, l'acquirente non resti senza tutela per un difetto grave.

La polizza indennitaria decennale postuma: a chi si applica

La polizza indennitaria decennale postuma trova il suo riferimento nella normativa dedicata alla tutela di chi acquista immobili da costruire, il D.Lgs. 122/2005. Questo decreto è nato per proteggere chi acquista, tipicamente, un'unità immobiliare direttamente da un'impresa di costruzione o da una cooperativa edilizia, quando l'immobile al momento della stipula non è ancora ultimato o si trova comunque nelle condizioni che la normativa individua come rilevanti. Tra le tutele previste da questa disciplina c'è, appunto, l'obbligo per il costruttore-venditore di consegnare all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei gravi difetti dell'immobile che dovessero manifestarsi negli anni successivi.

Va detto con chiarezza, per evitare un equivoco comune, che la polizza decennale postuma non è un obbligo che scatta automaticamente in ogni compravendita immobiliare: il D.Lgs. 122/2005 individua presupposti soggettivi e oggettivi precisi (il tipo di venditore, la natura dell'immobile, il suo stato al momento della vendita) che determinano se, nel caso concreto, l'obbligo di consegnare la polizza sussiste oppure no. Chi compra un immobile usato da un privato, per fare un esempio tipico, si muove normalmente in un contesto diverso da chi acquista un'unità di nuova costruzione direttamente da un'impresa. L'esatto perimetro di applicazione della normativa, comprese le situazioni di confine, va sempre verificato caso per caso con un legale o con il notaio incaricato dell'atto, perché dipende da elementi specifici della singola operazione che qui non è possibile generalizzare senza rischiare di dare un'indicazione fuorviante.

Per chi si trova a comprare un immobile in una fase in cui questa disciplina potrebbe applicarsi, la cosa più utile è verificare, già in fase di trattativa e prima del rogito, se il venditore rientra nella categoria dei soggetti tenuti a questi obblighi e se la polizza è stata effettivamente predisposta e consegnata, chiedendo di visionarne il testo insieme al proprio notaio o legale di fiducia. Non è un dettaglio da rimandare a dopo la firma: è uno degli elementi che, in caso di problemi futuri, farà la differenza tra avere una tutela concreta e scoprire, troppo tardi, di non averla mai avuta.

Cosa copre e cosa non copre la polizza decennale

Chi si chiede cosa copre la polizza decennale deve partire da un presupposto: si tratta di una copertura pensata per i gravi difetti dell'immobile nel senso tecnico visto sopra, non per qualunque imperfezione o disagio. In linea generale, questo tipo di polizza è costruita per intervenire quando si manifesta un difetto grave riconducibile alla costruzione — una rovina, un pericolo di rovina, o un difetto che compromette in modo apprezzabile il godimento dell'immobile secondo la sua destinazione — nell'arco temporale di validità della polizza stessa, che è collegato al periodo decennale di responsabilità del costruttore.

Restano tipicamente fuori dalla copertura, e questo è un punto su cui conviene non farsi illusioni, i vizi e le difformità minori (le imperfezioni di finitura, i piccoli difetti estetici, gli inconvenienti che non incidono sulla funzionalità essenziale dell'immobile), il normale deterioramento dovuto all'uso e al tempo, i danni causati da eventi esterni non riconducibili alla costruzione (per esempio eventi calamitosi, salvo diversa previsione contrattuale), gli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal proprietario, e le modifiche strutturali eseguite da terzi dopo la consegna che possano aver alterato le condizioni originarie dell'opera. Le condizioni esatte, le franchigie, i massimali e le esclusioni specifiche variano da polizza a polizza: non esiste un contenuto standard uguale per tutte le compagnie, ed è per questo che il testo della polizza consegnata va letto con attenzione, non dato per scontato solo perché “previsto dalla legge”.

Un punto che merita attenzione riguarda proprio il rapporto tra polizza e responsabilità del costruttore visto in precedenza: la polizza indennitaria non elimina la necessità di dimostrare che il difetto esiste, che è grave nel senso tecnico della norma, e che è riconducibile alla costruzione. Anche per attivare una polizza, quindi, serve normalmente una documentazione tecnica solida che ricostruisca il difetto e il suo nesso con l'opera: non basta segnalare un disagio, occorre un accertamento che la compagnia assicurativa possa valutare secondo le condizioni del contratto.

Diagramma di flusso del percorso dalla scoperta di un grave difetto in un immobile alla perizia tecnica, alla denuncia e all'attivazione della garanzia o della polizza
Il percorso tipico che porta dalla scoperta del problema all'attivazione, in modo documentato, della garanzia decennale o della polizza.

Come far valere la garanzia e la polizza: cosa deve fare l'acquirente

Chi scopre un possibile grave difetto in un immobile comprato o fatto costruire, e vuole far valere la garanzia decennale o la polizza indennitaria, deve muoversi con un ordine preciso, perché sia la responsabilità dell'art. 1669 c.c. sia la copertura assicurativa richiedono una denuncia tempestiva e una documentazione solida. Il primo passo è non intervenire di getto sul problema: riparare subito il difetto, per quanto comprensibile sul piano pratico, rischia di eliminare proprio le tracce che servono a dimostrarne l'origine e la gravità, sia nei confronti del costruttore sia, se prevista, nei confronti della compagnia assicurativa.

Il secondo passo è la denuncia formale: la legge impone, per la responsabilità ex art. 1669 c.c., che il difetto venga denunciato entro un termine di decadenza breve dalla scoperta, e che l'azione si prescriva in un termine altrettanto contenuto dalla denuncia stessa. Questi termini, previsti dal testo dell'art. 1669 c.c., vanno confermati sul testo di legge vigente al momento in cui ci si trova ad agire, insieme a un legale, perché la decorrenza esatta e le eventuali sospensioni dipendono da elementi del caso concreto. Analogamente, se è stata consegnata una polizza indennitaria, occorre verificare nel testo del contratto assicurativo i termini e le modalità con cui va comunicato il sinistro alla compagnia, che possono non coincidere esattamente con quelli previsti dal codice civile per la responsabilità del costruttore.

Il terzo passo, spesso il più decisivo nella pratica, è incaricare un tecnico indipendente di un sopralluogo e di una relazione che documenti il difetto in modo rigoroso, prima ancora di rivolgersi formalmente al costruttore o alla compagnia assicurativa. Una denuncia generica, priva di riscontri tecnici, rischia di essere respinta o di aprire una trattativa in una posizione debole; una denuncia accompagnata da una documentazione tecnica solida, invece, mette da subito il costruttore o l'assicurazione davanti a elementi concreti, difficili da liquidare con una risposta interlocutoria. Chi ha già affrontato problemi analoghi su lavori eseguiti male conosce bene quanto la qualità della documentazione raccolta nei primi giorni incida sull'esito finale della vicenda.

Il ruolo della perizia nel dimostrare il grave difetto

La perizia tecnica è, in concreto, lo strumento che trasforma un disagio percepito in un elemento utilizzabile per far valere la garanzia decennale o la polizza. Il suo compito principale, in questo contesto, è duplice: da un lato accertare che il fenomeno riscontrato rientri effettivamente nella categoria del grave difetto secondo i criteri visti in precedenza (compromissione apprezzabile del godimento dell'immobile, non semplice imperfezione), e dall'altro ricostruire il nesso causale tra il difetto e la costruzione originaria, escludendo per quanto possibile altre cause come un uso scorretto, la mancata manutenzione o interventi successivi di terzi.

Una perizia costruita bene, in questo ambito, parte da un rilievo puntuale del fenomeno — con misure, fotografie datate, e quando utile rilievi strumentali (termografici, igrometrici, endoscopici a seconda del tipo di difetto) — e prosegue con un'analisi che collega quanto osservato alle caratteristiche costruttive dell'edificio: la tipologia strutturale, i materiali impiegati, le lavorazioni eseguite, i dettagli esecutivi che possono aver originato il problema. Questo passaggio è cruciale perché sia il costruttore chiamato in causa sia, se coinvolta, la compagnia assicurativa, contesteranno quasi sempre il nesso causale prima ancora dell'esistenza del difetto: dimostrare che il problema deriva dalla costruzione, e non da altro, è spesso il punto su cui si gioca l'intera vicenda.

Un ulteriore compito della perizia, meno evidente ma altrettanto rilevante, è la quantificazione degli interventi necessari a eliminare il difetto e a riportare l'immobile a una condizione conforme alla sua destinazione, con un computo tecnico motivato e non con una stima approssimativa. Questo elemento serve sia in una trattativa stragiudiziale con il costruttore o con l'assicurazione, sia come base per un'eventuale azione giudiziale, dove la perizia di parte orienta il lavoro del proprio legale e, se necessario, dialoga con un consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice. Per un inquadramento più generale di quando e come si struttura un incarico peritale di questo tipo, si può consultare la pagina dedicata alle perizie tecniche ed estimative.

In sintesi: cosa verificare prima e dopo l'acquisto

Chi sta per comprare un immobile di nuova costruzione, o lo sta facendo costruire, farebbe bene a verificare in anticipo, insieme al proprio notaio o legale, se nel caso concreto si applica l'obbligo di consegna della polizza indennitaria decennale postuma, e a conservare con cura tutta la documentazione dell'acquisto e della costruzione: capitolati, elaborati di progetto, eventuale polizza, verbali di consegna. Questa documentazione, spesso trascurata perché sembra utile solo al momento della firma, diventa decisiva anni dopo, se emerge un problema serio, perché aiuta il tecnico incaricato a ricostruire con precisione cosa è stato costruito e come.

Chi invece si trova già oggi davanti a un difetto che sospetta grave — una crepa che si allarga, un'infiltrazione persistente, un impianto essenziale che non funziona come dovrebbe — farà bene a non affidarsi a valutazioni informali o a impressioni personali su quanto il problema sia serio: la linea tra un vizio minore e un grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c. va tracciata da un tecnico, con un metodo verificabile, prima ancora che la vicenda venga affrontata sul piano legale. Un sopralluogo mirato, impostato correttamente fin dai primi giorni, resta il modo più solido per capire su quale terreno ci si muove e quali strumenti — garanzia del costruttore, polizza indennitaria, o entrambi — sono ancora concretamente attivabili nel caso specifico.

Domande frequenti

La casa nuova ha una crepa dopo 5 anni: sono ancora garantito?

Dipende dalla natura della crepa: se compromette in modo apprezzabile il godimento dell'immobile o è collegata a un problema strutturale, può rientrare nei gravi difetti dell'art. 1669 c.c., la cui responsabilità del costruttore dura dieci anni dal compimento dell'opera. Se invece è un'imperfezione estetica isolata, potrebbe rientrare nella diversa disciplina dei vizi minori, con termini differenti. La distinzione va fatta da un tecnico, non a impressione.

Cos'è la polizza decennale postuma e chi deve averla?

È una polizza assicurativa che, quando previsto dal D.Lgs. 122/2005 sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, il costruttore-venditore deve consegnare all'acquirente: indennizza i gravi difetti dell'immobile anche se il costruttore non è più solvibile o rintracciabile. Non si applica automaticamente a ogni compravendita: i presupposti soggettivi e oggettivi vanno verificati caso per caso con il notaio o un legale.

Che differenza c'è tra garanzia per vizi e garanzia per gravi difetti (biennale e decennale)?

La garanzia per vizi e difformità minori riguarda imperfezioni che non compromettono la stabilità o la funzionalità essenziale dell'opera, con termini di denuncia più brevi da verificare sul testo di legge vigente. La garanzia dell'art. 1669 c.c. riguarda invece la rovina o i gravi difetti e dura dieci anni dal compimento dell'opera: la differenza non è solo di durata, ma di gravità del problema.

Cosa si intende esattamente per "grave difetto" ai sensi dell'art. 1669 c.c.?

Non solo il crollo o il pericolo di crollo: rientrano nella categoria anche i difetti che, senza mettere a rischio la stabilità, compromettono in modo apprezzabile il normale godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, come infiltrazioni diffuse, impianti essenziali non funzionanti in modo affidabile o un isolamento gravemente insufficiente. La valutazione va sempre fatta da un tecnico caso per caso.

Cosa devo fare se scopro un grave difetto nella mia casa?

Non riparare subito il difetto, perché ne comprometterebbe la documentabilità; far accertare il problema da un tecnico indipendente con una perizia che ne dimostri gravità e nesso causale con la costruzione; e denunciare per iscritto, nei termini previsti, sia al costruttore sia, se esiste, alla compagnia che ha emesso la polizza indennitaria.

La polizza decennale copre tutti i difetti dell'immobile?

No: copre tipicamente i gravi difetti riconducibili alla costruzione, non le imperfezioni minori, il normale deterioramento d'uso, i danni da eventi esterni non legati alla costruzione o le conseguenze di interventi eseguiti da terzi dopo la consegna. Le esclusioni esatte, le franchigie e i massimali variano da polizza a polizza e vanno letti nel testo del contratto consegnato.

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