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Come contestare lavori edili mal eseguiti: la procedura passo dopo passo

Cosa fare, nell'ordine giusto, dal giorno in cui scopri un difetto nei lavori edili fino alla lettera di contestazione e agli eventuali passi successivi.

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Per contestare lavori edili mal eseguiti occorre prima documentare il difetto con foto, video e un verbale scritto, poi verificare con un legale i termini per la denuncia dei vizi, quindi inviare una lettera formale (raccomandata a.r. o PEC) che descriva il difetto, richiami il contratto e assegni all'impresa un termine per intervenire. Se l'impresa non risponde o non ripara, si può valutare la risoluzione del contratto, l'affidamento dei lavori a terzi o l'azione legale, sempre supportati da una perizia tecnica di parte.

Ti accorgi di un difetto nei lavori appena finiti in casa: un intonaco che si crepa, una guaina che perde, un pavimento che suona a vuoto, un cappotto termico che si stacca. Il primo istinto è chiamare l'impresa e discuterne a voce. È l'errore più comune: la discussione verbale non lascia traccia, e senza traccia una contestazione vale poco. Come contestare lavori edili mal eseguiti è, prima di tutto, una questione di metodo e di sequenza: cosa fare nell'ordine giusto, quali documenti raccogliere prima di scrivere, come impostare la lettera, e cosa fare se l'impresa non risponde o non ripara.

Questo articolo descrive la procedura passo dopo passo dal punto di vista di chi ha commissionato i lavori: non il concetto giuridico di "regola d'arte" e non la perizia tecnica in sé, già trattati in altre pagine di questo sito, ma la sequenza operativa che porta dalla scoperta del difetto alla contestazione formale, fino agli eventuali passi successivi.

Diagramma di flusso della procedura per contestare lavori edili mal eseguiti, dalla scoperta del difetto alla diffida e agli sviluppi successivi
La sequenza logica della contestazione: ogni fase produce i documenti che servono per quella successiva.

Come contestare lavori edili mal eseguiti: la sequenza in sintesi

Prima di entrare nel dettaglio di ogni fase, è utile avere in mente l'insieme. La procedura per contestare lavori edili mal eseguiti si articola in alcuni passaggi che si susseguono in un ordine preciso, perché ciascuno costruisce le premesse del successivo: si osserva e si documenta il difetto senza intervenire; si verifica, possibilmente con l'aiuto di un tecnico o di un legale, quali termini si applicano al caso concreto; si formalizza la contestazione con una lettera che metta in mora l'impresa e le assegni un termine per intervenire; si valuta l'esito, positivo o negativo, e si decide il passo successivo. Saltare una fase, o invertirne l'ordine, indebolisce tutte quelle che seguono: una diffida scritta senza una documentazione solida alle spalle è una lettera facilmente contestabile, e una contestazione tardiva rischia di scontrarsi con termini di decadenza che, come si vedrà, sono stretti e vanno verificati subito.

Non tutti i casi richiedono lo stesso livello di formalità. Un difetto estetico minore, riconosciuto dall'impresa stessa, può chiudersi con uno scambio di email e un intervento in garanzia. Un difetto strutturale, un'infiltrazione ricorrente o una difformità importante rispetto al contratto meritano invece, fin dall'inizio, un approccio documentale rigoroso: è quello che questo articolo descrive, perché è il caso in cui sbagliare la procedura costa di più.

Il giorno in cui ti accorgi del difetto: cosa fare subito

Nelle prime ore dopo aver notato il problema, l'obiettivo non è ancora scrivere la lettera di contestazione: è mettere in sicurezza le prove. Questo significa, concretamente, non far sparire il difetto prima di averlo documentato. Se c'è un'infiltrazione, non asciugarla e ripulire tutto prima di aver fotografato l'alone; se c'è una crepa, non stuccarla; se un pavimento suona a vuoto, non farlo ricoprire da un tappeto per "non pensarci". Capita spesso che, nella fretta di rimediare o di non convivere con il disagio, il committente cancelli involontariamente la prova migliore che aveva a disposizione.

La seconda cosa da fare è evitare di autorizzare interventi correttivi informali della stessa impresa prima di aver capito la portata del problema. Non perché un intervento rapido sia sbagliato in sé, ma perché se l'impresa "sistema" qualcosa alla buona, in fretta, senza un confronto su cosa e come, si rischia di perdere la possibilità di dimostrare l'entità originaria del difetto, oppure di vedersi opporre, più avanti, che il problema "era già stato risolto". Meglio prendere tempo, anche solo qualche giorno, per fotografare, misurare e capire se si tratta di un difetto isolato o di un sintomo di qualcosa di più esteso.

Infine, in questa fase iniziale è utile rileggere il contratto d'appalto, il capitolato e le eventuali varianti concordate durante i lavori. Molte contestazioni nascono da un disallineamento tra quanto pattuito e quanto realizzato: prima di parlare di vizio o difetto in senso tecnico, bisogna verificare cosa era stato effettivamente promesso. Un capitolato generico rende più difficile dimostrare la difformità; un capitolato dettagliato, con marche, spessori e prestazioni indicate, è la base migliore per una contestazione solida.

Schema con le regole per documentare fotograficamente un difetto edilizio: inquadratura di insieme, dettaglio con riferimento metrico, data e progressione temporale
Una documentazione fotografica utile in sede di contestazione segue sempre questi quattro criteri.

Documentare il difetto prima di scrivere qualsiasi lettera

Una contestazione vale quanto la documentazione che la sostiene. Prima di redigere qualsiasi lettera, conviene quindi costruire un fascicolo ordinato, che comprenda fotografie, eventuali video, un verbale descrittivo e tutta la documentazione contrattuale relativa ai lavori.

Fotografie e video: come renderli utili anche in un eventuale contenzioso

Una foto scattata di corsa, senza contesto, dimostra poco. Per essere davvero utile, la documentazione fotografica dovrebbe includere sempre un'inquadratura d'insieme che collochi il difetto nell'ambiente (la parete, il vano, la facciata), e una o più inquadrature di dettaglio ravvicinate, possibilmente con un riferimento metrico accanto al difetto — un metro da falegname, una monetina, un righello — che permetta di apprezzarne le dimensioni. È utile anche fotografare la data e l'ora leggibili (molti smartphone le inseriscono automaticamente nei metadati, ma conviene comunque annotarle a parte) e, se il difetto evolve nel tempo — una crepa che si allarga, una macchia di umidità che si estende — ripetere la documentazione a intervalli regolari, in modo da costruire una sequenza che dimostri la progressione. Un video con un breve commento vocale che descrive cosa si sta riprendendo e quando può essere altrettanto utile, soprattutto per difetti dinamici come rumori, vibrazioni o infiltrazioni che si manifestano solo in certe condizioni.

Il verbale di sopralluogo e chi può redigerlo

Accanto alle immagini, un verbale scritto — anche solo un documento redatto dal committente stesso, con data, descrizione del difetto, localizzazione precisa e riferimento alle foto allegate — aiuta a fissare i fatti in un momento preciso, prima che il ricordo si sfumi o che l'impresa contesti la cronologia. Quando il difetto è tecnicamente complesso, o quando si prevede che la contestazione possa sfociare in un contenzioso, conviene far redigere questo accertamento da un tecnico indipendente, che sappia individuare non solo l'anomalia visibile ma anche la sua possibile causa: è il compito della perizia tecnica di parte, di cui si parla più avanti in questo articolo.

Conservare tutta la documentazione contrattuale

Il fascicolo da preparare prima della lettera di contestazione dovrebbe includere anche il contratto d'appalto, il capitolato tecnico, gli eventuali disegni o computi metrici, lo scambio di email o messaggi avuto con l'impresa durante i lavori, i verbali di sopralluogo del direttore dei lavori se presente, le fatture e le ricevute dei pagamenti effettuati, e il verbale di consegna o fine lavori se è stato firmato. Questi documenti servono a due scopi: dimostrare cosa era stato pattuito, e ricostruire quando il difetto è comparso o è stato notato per la prima volta, elemento decisivo per il calcolo dei termini di cui si parla nel prossimo paragrafo.

Denuncia dei vizi: entro quanto tempo contestare

Una delle domande più frequenti di chi si trova in questa situazione è entro quanto tempo si deve contestare un difetto, prima che sia troppo tardi. La disciplina civilistica dell'appalto, agli articoli 1667 e 1669 del codice civile, prevede che il committente debba denunciare i vizi o le difformità dell'opera entro un termine dalla loro scoperta, e che l'azione per far valere questi diritti sia soggetta a propri termini di prescrizione. L'articolo 1669 c.c., in particolare, riguarda i casi più gravi: la rovina, anche parziale, o i gravi difetti di edifici e altre opere destinate per loro natura a lunga durata, quando si manifestino entro un certo tempo dal completamento dei lavori.

Su questo punto è importante essere precisi senza essere approssimativi: i termini esatti — quanti giorni si hanno per denunciare il vizio dopo averlo scoperto, quanto tempo dopo la fine dei lavori un difetto grave rientra ancora nella tutela dell'articolo 1669, quanto dura la prescrizione dell'azione — dipendono dalla natura del difetto, dal tipo di contratto e dal momento in cui il difetto si è effettivamente manifestato o è stato scoperto, e la loro applicazione al caso concreto richiede una verifica puntuale. Per questo, in questa sede non vengono indicati numeri di giorni o di anni: i termini di legge sono stretti, decorrono da momenti diversi a seconda della situazione, e vanno verificati subito — nei primi giorni utili dopo la scoperta del difetto — con un legale, per non rischiare di perdere il diritto alla garanzia per semplice ritardo nella formalizzazione della denuncia.

Un punto pratico da tenere presente: la denuncia dei vizi, per essere efficace, deve normalmente avere una forma che ne provi il contenuto e la data di invio. Una telefonata o una conversazione a voce, per quanto tempestiva, espone al rischio che l'impresa ne contesti successivamente i contenuti o la stessa esistenza. Da qui l'importanza di passare, il prima possibile, dalla segnalazione informale alla lettera di contestazione vera e propria.

Schema della struttura di una lettera di diffida a un'impresa edile: intestazione, riferimenti al contratto, descrizione dei difetti, richiesta, termine e modalità di invio
Le sei parti che una diffida all'impresa dovrebbe sempre contenere, in questo ordine.

Come scrivere la lettera di contestazione (o diffida) all'impresa

Una lettera di contestazione lavori edili efficace non è un semplice sfogo scritto: è un documento che deve identificare in modo inequivocabile il contratto, il difetto, la richiesta e il termine per soddisfarla. Anche senza arrivare subito a una diffida in senso tecnico, conviene strutturare ogni comunicazione formale seguendo uno schema simile a quello che un legale utilizzerebbe, perché è quello schema a rendere la lettera difficile da liquidare come una semplice lamentela.

Cosa deve contenere la lettera

Una diffida impresa edile fac simile efficace, più che un modello da copiare parola per parola, dovrebbe contenere alcuni elementi imprescindibili: i dati identificativi delle parti e gli estremi del contratto d'appalto (data, oggetto, eventuali varianti); la descrizione puntuale di ogni difetto riscontrato, con riferimento alla documentazione fotografica e, se disponibile, al verbale tecnico allegato; il richiamo alle clausole contrattuali o alle prescrizioni tecniche che si ritengono violate; una richiesta specifica, che può essere l'eliminazione del difetto a spese dell'impresa, la riduzione del prezzo pattuito, o entrambe a seconda dei casi; l'assegnazione di un termine per l'adempimento; e l'avvertimento delle conseguenze in caso di inadempimento, che possono comprendere l'affidamento dei lavori di ripristino a terzi con addebito dei costi, la trattenuta di somme ancora dovute, o l'azione giudiziaria.

Messa in mora e termine per l'adempimento

Dal punto di vista giuridico, una lettera che richieda formalmente all'impresa di intervenire costituisce, se scritta correttamente, un atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile: serve a fissare in modo certo il momento da cui l'impresa è formalmente in ritardo rispetto ai propri obblighi, con conseguenze anche sul piano del risarcimento del danno. Quando la lettera è impostata come una vera e propria diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, deve assegnare all'impresa un termine per adempiere e avvertirla che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si considera risolto di diritto. Il codice civile fissa anche una misura minima per la durata di questo termine, che non può essere simbolica: l'indicazione esatta di tale soglia minima e le eventuali eccezioni legate alla natura dei lavori vanno verificate con un legale prima di inviare la lettera, perché un termine troppo breve rischia di rendere inefficace proprio l'effetto risolutivo che si vuole ottenere.

Come e a chi inviarla

Per avere valore probatorio sulla data di invio e di ricezione, la lettera va inviata con un mezzo che ne documenti il percorso: raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta elettronica certificata se l'impresa dispone di un indirizzo PEC noto e verificabile, meglio se lo stesso indicato nel contratto o nella visura camerale dell'impresa. Va indirizzata alla ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, non a un singolo operaio o referente di cantiere, e conviene inviarne copia anche al direttore dei lavori, se presente, e a eventuali fideiussori o garanti indicati nel contratto. Una copia via email semplice, senza PEC né raccomandata, può accompagnare l'invio formale per accelerare la comunicazione, ma non dovrebbe mai sostituirlo.

Cosa fare se l'impresa non risponde o non ripara

Decorso il termine assegnato nella diffida, si aprono scenari diversi a seconda di come è stata impostata la lettera e di come si comporta l'impresa.

Risoluzione del contratto e trattenuta delle somme

Se la lettera era strutturata come diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. e il termine è scaduto senza risposta o senza un intervento risolutivo, il contratto si considera risolto di diritto, con la conseguenza che il committente può far eseguire i lavori di ripristino da un'altra impresa e, in linea generale, chiedere il risarcimento del danno subito. Se ci sono somme ancora dovute all'impresa originaria, in molti casi è possibile trattenerle a garanzia del costo di ripristino, ma questa valutazione va sempre fatta con l'assistenza di un legale, perché una trattenuta non giustificata può essere a sua volta contestata come inadempimento del committente.

Rovina e gravi difetti: quando entra in gioco l'articolo 1669 c.c.

Se il difetto non è una semplice imperfezione ma rientra nella categoria della rovina, anche parziale, o dei gravi difetti di un'opera destinata per sua natura a lunga durata — pensiamo a un cedimento strutturale, a un problema di impermeabilizzazione che compromette la tenuta dell'edificio, a un difetto che incide sulla stabilità o sull'agibilità — la tutela dell'articolo 1669 del codice civile può estendersi oltre l'ambito del semplice contratto d'appalto, coinvolgendo la responsabilità dell'appaltatore anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto con l'attuale proprietario, e in alcuni casi anche di altri soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera. Anche qui, la qualificazione del difetto come "grave" ai sensi di questa norma, e i termini entro cui va fatta valere, richiedono una valutazione tecnica e legale specifica: non è un'operazione che si possa fare da soli confrontando il proprio caso con esempi letti online.

In entrambi questi scenari, cosa fare se l'impresa non ripara dipende quindi molto dalla gravità del difetto, dal comportamento tenuto dall'impresa fino a quel momento e dalla solidità della documentazione raccolta nelle fasi precedenti: è a questo punto che la scelta di aver documentato con cura fin dall'inizio mostra il suo valore.

Il ruolo della perizia tecnica di parte nella contestazione

Quando il difetto è tecnicamente complesso, quando l'impresa nega la propria responsabilità o ne attribuisce la causa a fattori esterni, o quando si prevede che la vicenda possa sfociare in un contenzioso, la contestazione scritta dal committente guadagna molto peso se è accompagnata da una perizia tecnica per lavori eseguiti male redatta da un professionista indipendente. Una perizia di questo tipo non si limita a fotografare il difetto: ne accerta l'origine tecnica, verifica la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto pattuito nel capitolato, e quantifica in termini tecnici l'entità del problema, trasformando un'osservazione soggettiva del committente in un documento che un legale può utilizzare per impostare la contestazione, e che un giudice, in un eventuale procedimento, può considerare come base tecnica di riferimento.

Non tutte le contestazioni richiedono questo livello di approfondimento fin dal primo giorno: per un difetto semplice e riconosciuto, la sola documentazione fotografica e la lettera possono bastare. Ma quando la posta in gioco è alta — un difetto strutturale, un importo di lavori significativo, un'impresa che nega ogni responsabilità — far intervenire un tecnico prima di scrivere la lettera, e non dopo che la situazione si è già incancrenita, permette di impostare fin da subito una contestazione più precisa e più difficile da controbattere.

Errori che indeboliscono la contestazione

Alcuni errori ricorrono con una certa frequenza in questo tipo di vicende, e vale la pena elencarli perché sono facilmente evitabili. Il primo è aspettare troppo tempo prima di formalizzare la contestazione, magari perché si continua a discutere informalmente con l'impresa nella speranza che risolva da sola: ogni settimana che passa senza una lettera formale è un rischio, soprattutto perché i termini di decadenza per la denuncia dei vizi sono stretti e non aspettano la fine di una trattativa informale. Il secondo è documentare il difetto in modo generico, con foto sfocate o senza riferimenti di scala e di data, che rendono difficile dimostrarne l'entità in un secondo momento. Il terzo è inviare la contestazione con un mezzo che non ne provi la ricezione, come un semplice SMS o un messaggio su un'applicazione di messaggistica, che pur essendo utili come promemoria non hanno lo stesso valore probatorio di una raccomandata o di una PEC.

Un quarto errore, meno evidente ma altrettanto costoso, è autorizzare l'impresa a intervenire di nuovo senza chiarire per iscritto cosa si aspetta da quell'intervento e con quali conseguenze in caso di ulteriore insuccesso: un secondo tentativo mal riuscito, se non è stato preceduto da una richiesta chiara, rischia di complicare invece che chiarire la situazione. Infine, un errore comune è quello di considerare la contestazione come un atto ostile che chiude ogni possibilità di dialogo: nella maggior parte dei casi, soprattutto con imprese che hanno un interesse a mantenere la propria reputazione, una lettera ben scritta e circostanziata apre la strada a una soluzione concordata più spesso di quanto non la precluda.

Dopo la diffida: le strade possibili

Se l'impresa risponde e interviene in modo soddisfacente entro il termine assegnato, la vicenda si chiude con la verifica dell'intervento correttivo, che è bene documentare a sua volta con le stesse regole viste per la documentazione iniziale, in modo da avere traccia anche della soluzione. Se l'impresa propone un accordo parziale — uno sconto sul prezzo, un intervento limitato, una dilazione — la valutazione se accettarlo dipende dalla gravità del difetto e va discussa con il tecnico o il legale che segue la pratica, prima di firmare qualsiasi rinuncia.

Se invece l'impresa non risponde, nega la responsabilità, o esegue un intervento inadeguato, le strade successive comprendono la richiesta di un accertamento tecnico preventivo, utile per cristallizzare lo stato dei luoghi e la responsabilità con l'intervento di un tecnico nominato dal tribunale, e l'azione civile vera e propria per l'eliminazione dei difetti, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno, a seconda di come si è configurata la contestazione iniziale. In tutti questi scenari, la perizia tecnica di parte preparata nelle fasi precedenti resta il documento su cui si costruisce la strategia successiva, tecnica e legale insieme: è la ragione per cui vale la pena investire tempo e cura nella documentazione fin dal primo giorno, molto prima di sapere se la vicenda si chiuderà con una riparazione bonaria o con un contenzioso.

Vale infine la pena ricordare che la nozione stessa di lavoro "mal eseguito" — cioè non conforme a quanto pattuito o alle regole tecniche della professione — è un presupposto di tutta questa procedura: per un approfondimento su cosa si intende per lavori non eseguiti a regola d'arte e su come questo concetto viene declinato dalla giurisprudenza, vale la pena consultare l'articolo dedicato su questo sito, che affronta il tema da un punto di vista più definitorio rispetto alla procedura descritta qui.

Domande frequenti

Che lettera devo scrivere e quando devo inviarla?

Una lettera di contestazione che descriva con precisione i difetti riscontrati, richiami il contratto e le clausole violate, e assegni all'impresa un termine per intervenire. Va inviata il prima possibile dopo aver raccolto foto, video e documentazione tecnica: aspettare peggiora sia la solidità della prova sia il rispetto dei termini di legge.

Entro quanto tempo devo contestare un difetto di lavori edili?

La disciplina civilistica dell'appalto prevede termini di decadenza per la denuncia dei vizi e termini di prescrizione per l'azione, che variano a seconda della natura del difetto e del momento in cui è stato scoperto. I termini esatti vanno verificati subito con un legale: non esiste un unico numero di giorni valido per ogni caso.

Cosa devo documentare prima di scrivere alla ditta?

Fotografie d'insieme e di dettaglio con riferimento metrico e data, eventuali video, un verbale descrittivo del difetto, il contratto d'appalto e il capitolato, lo scambio di comunicazioni avuto durante i lavori e le fatture. Questo fascicolo è la base della lettera di contestazione e di un'eventuale perizia tecnica.

Devo inviare una raccomandata o basta una PEC?

Entrambe vanno bene, purché il mezzo scelto documenti data di invio e ricezione: raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata a un indirizzo verificabile dell'impresa. Email semplici o messaggistica possono accompagnare l'invio ma non lo sostituiscono.

Cosa succede se l'impresa non risponde alla diffida?

Se la lettera era impostata come diffida ad adempiere e il termine assegnato è scaduto senza esito, il contratto si considera risolto di diritto: si può far eseguire il ripristino da un'altra impresa e valutare, con un legale, il risarcimento del danno e l'eventuale trattenuta di somme ancora dovute.

Serve necessariamente un avvocato per scrivere la lettera di contestazione?

Per una segnalazione semplice non è indispensabile, ma quando la lettera deve produrre effetti giuridici precisi — messa in mora, diffida ad adempiere, termini di decadenza — il coinvolgimento di un legale riduce il rischio che la lettera venga considerata irrituale o inefficace.

Posso trattenere il saldo dei lavori se ci sono difetti da riparare?

In molti casi è possibile trattenere somme ancora dovute a garanzia del costo di ripristino, ma la misura e la legittimità della trattenuta vanno valutate caso per caso con un legale: una trattenuta sproporzionata può essere contestata a sua volta come inadempimento del committente.

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