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Conformita edilizia

Barriere architettoniche e accessibilita: come si verifica la conformita

Capire se un edificio è davvero accessibile richiede più di uno sguardo ai gradini dell'ingresso: significa distinguere accessibilità, visitabilità e adattabilità, individuare gli ostacoli tipici e sapere quali soluzioni tecniche sono realmente praticabili, in un'abitazione privata come in un condominio.

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La verifica di conformità di un immobile rispetto alle barriere architettoniche è l'accertamento tecnico con cui un professionista controlla se i percorsi, i dislivelli, i collegamenti verticali e i servizi igienici di un edificio rispettano i requisiti di accessibilità, visitabilità o adattabilità previsti dalla normativa vigente per la sua epoca e la sua destinazione d'uso. Il rilievo confronta lo stato di fatto con i parametri tecnici applicabili e individua gli ostacoli da superare — gradini, ascensori inadeguati, porte strette, bagni non fruibili, rampe non a norma — indicando le soluzioni tecniche compatibili con la struttura esistente. I valori dimensionali esatti fissati dalla legge vanno sempre verificati con un tecnico abilitato.

Quando si parla di barriere architettoniche non ci si riferisce soltanto ai gradini che impediscono a una persona in carrozzina di raggiungere l'ingresso di un edificio: il concetto è più ampio e riguarda qualunque ostacolo, fisico o percettivo, che limiti a una persona — con una disabilità motoria o sensoriale, o semplicemente con una ridotta capacità di movimento legata all'età o a una condizione temporanea — la possibilità di muoversi in autonomia in uno spazio costruito. Per chi possiede o amministra un immobile, privato o condominiale, la domanda concreta che spesso arriva sul tavolo di un tecnico è se quell'edificio sia o meno a norma sotto questo profilo, e cosa comporti scoprire che non lo è. La verifica di conformità di un immobile rispetto alle barriere architettoniche è proprio l'accertamento tecnico che risponde a questa domanda: non un giudizio generico su quanto un edificio sia "comodo" da vivere, ma una valutazione puntuale, condotta secondo criteri tecnici definiti, di cosa un edificio consente e cosa impedisce a chi lo utilizza.

Questo articolo spiega cosa si intende, dal punto di vista tecnico, per accessibilità, visitabilità e adattabilità di un edificio — tre livelli distinti che vengono spesso confusi tra loro — in cosa consiste il rilievo tecnico dell'accessibilità che un professionista esegue su un immobile esistente, quali sono gli ostacoli più ricorrenti che si incontrano negli edifici non pensati fin dall'origine per essere accessibili, e quali soluzioni tecniche permettono di superarli. Guarda inoltre a due situazioni operative specifiche: la relazione tecnica che accompagna una proposta di intervento portata in assemblea di condominio, e il percorso, spesso chiamato innovazione in condominio, con cui un edificio esistente introduce soluzioni di accessibilità non previste al momento della sua costruzione.

Schema dei tre livelli di fruibilità di un edificio: adattabilità come requisito potenziale, visitabilità limitata agli spazi di relazione, accessibilità estesa a tutto l'edificio
Lo stesso edificio può essere adattabile, visitabile o accessibile: cambia quanta parte dei suoi spazi è davvero raggiungibile in autonomia.

Accessibilità, visitabilità e adattabilità: tre livelli diversi

Il quadro tecnico che si occupa di barriere architettoniche negli edifici privati distingue da tempo tre livelli di fruibilità, che non sono sinonimi tra loro anche se nel linguaggio comune vengono spesso usati in modo intercambiabile. Capire la differenza è il primo passo per sapere cosa aspettarsi da un edificio esistente, e cosa serve invece a renderlo davvero utilizzabile da chiunque, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche.

L'accessibilità è il livello più completo: un edificio, o una sua parte, è accessibile quando una persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale può raggiungerlo, entrarvi e utilizzarne gli spazi e le attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, senza dover ricorrere all'aiuto di altre persone per i percorsi e le funzioni essenziali. È il requisito richiesto, con gradazioni diverse a seconda del contesto, per gli spazi di uso collettivo e per una parte significativa dell'edilizia residenziale, ed è quello a cui ci si riferisce quando si parla in senso stretto di edificio privo di barriere architettoniche.

La visitabilità è un livello intermedio, pensato soprattutto per gli edifici residenziali privati non aperti al pubblico: non richiede che l'intero alloggio sia accessibile, ma che lo siano almeno gli spazi di relazione — l'ingresso, un servizio igienico, uno spazio di soggiorno — cioè le parti dell'abitazione in cui normalmente si riceve una visita. Un alloggio visitabile permette quindi a una persona con difficoltà motorie di entrare, sedersi, usare un bagno, anche se non tutte le stanze dell'appartamento sono raggiungibili nello stesso modo.

L'adattabilità, infine, è un requisito potenziale più che uno stato di fatto: un edificio è adattabile quando, pur non essendo accessibile al momento della sua realizzazione, è stato progettato e costruito in modo da poter essere reso accessibile in un secondo momento con lavori limitati, senza dover intervenire sulle strutture portanti o sugli impianti principali. È un concetto che riguarda soprattutto le nuove costruzioni: prevedere fin dal progetto gli spazi tecnici — un vano lasciato libero per un futuro ascensore, un percorso che potrà in seguito ospitare una rampa — evita che l'adeguamento, quando servirà, diventi un intervento invasivo e costoso.

Distinguere questi tre livelli non è un esercizio teorico: cambia radicalmente cosa un tecnico deve verificare e cosa un proprietario può ragionevolmente pretendere da un edificio esistente. Un condominio costruito quando la normativa richiedeva soltanto la visitabilità non è automaticamente "non a norma" se non è pienamente accessibile in ogni sua parte; lo diventa se non rispetta nemmeno il livello richiesto al momento della sua costruzione, oppure se un intervento successivo — una ristrutturazione, un cambio di destinazione d'uso — fa scattare requisiti diversi. È un tema che si intreccia spesso con la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, perché entrambe le verifiche partono dalla stessa domanda di fondo: l'edificio così come si presenta oggi corrisponde a quanto previsto per la sua epoca e per gli interventi che ha subito nel tempo?

Il rilievo tecnico dell'accessibilità: come si svolge

Verificare se un edificio rispetta i requisiti di accessibilità, visitabilità o adattabilità richiesti per la sua epoca e la sua destinazione non è un giudizio che si può dare guardando qualche fotografia o percorrendo una volta l'edificio: richiede un rilievo tecnico condotto da un professionista, che osserva e misura i percorsi, i dislivelli, le aperture, i servizi igienici e i collegamenti verticali dell'edificio, confrontandoli con i parametri previsti dalla normativa vigente per quel tipo di intervento e di destinazione d'uso.

Il rilievo comincia tipicamente da un sopralluogo in cui il tecnico percorre l'edificio seguendo gli stessi tragitti che percorrerebbe una persona con ridotta capacità motoria: dall'accesso esterno all'ingresso, dall'ingresso ai collegamenti verticali, dai collegamenti verticali alle singole unità o agli spazi comuni. In ogni punto del percorso annota le caratteristiche rilevanti — presenza di gradini o dislivelli, ampiezza dei passaggi, presenza e caratteristiche di un ascensore, conformazione dei servizi igienici comuni — senza ancora esprimere un giudizio, semplicemente documentando lo stato di fatto in modo oggettivo e verificabile.

Solo dopo aver raccolto questi dati il tecnico li confronta con i parametri dimensionali e prestazionali fissati dalla normativa vigente applicabile al caso specifico, che varia a seconda che si tratti di un edificio esistente, di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, e a seconda della destinazione d'uso dell'immobile. I valori dimensionali esatti — quanto deve essere ampio un passaggio, quale pendenza può avere una rampa, quali dimensioni deve avere una cabina di ascensore — non sono un dato che si possa generalizzare in un articolo divulgativo: vanno sempre verificati sul testo di legge vigente al momento dell'intervento, con l'assistenza di un tecnico abilitato, perché possono cambiare nel tempo e differire a seconda del contesto normativo applicabile.

Schema dei cinque ostacoli più frequenti in un edificio non pensato per l'accessibilità: gradini, ascensore assente o inadeguato, porte strette, bagni non fruibili, rampe con pendenza eccessiva
Ogni ostacolo compare quasi sempre insieme agli altri, lungo lo stesso percorso, dall'ingresso ai piani superiori.

Gli ostacoli più frequenti in un edificio non pensato per l'accessibilità

Negli edifici costruiti prima che il tema dell'accessibilità entrasse a far parte della cultura progettuale corrente, o semplicemente realizzati senza tenerne conto, gli ostacoli tendono a ripetersi con una certa regolarità. Conoscerli aiuta a capire cosa un rilievo tecnico va effettivamente a cercare, e perché la loro presenza non sia quasi mai imputabile a un singolo elemento isolato, ma al modo in cui l'intero percorso dall'esterno all'interno dell'edificio è stato concepito.

Gradini e dislivelli

Il primo ostacolo, spesso il più visibile, è il dislivello tra il piano stradale o il marciapiede e il piano di calpestio dell'ingresso: un gradino isolato, una soglia rialzata, una rampa di scale che sostituisce quello che potrebbe essere un percorso continuo. Anche un dislivello ridotto, se non accompagnato da una soluzione alternativa, è sufficiente a rendere un ingresso non superabile in autonomia da chi si sposta su una carrozzina o con un deambulatore, e a complicare il passaggio anche a chi spinge un passeggino o trasporta un carico pesante.

Ascensore assente o inadeguato

Negli edifici a più piani, l'assenza di un ascensore è l'ostacolo più evidente, ma anche la sua presenza non garantisce automaticamente l'accessibilità: un ascensore installato in anni in cui i requisiti erano diversi può avere una cabina troppo piccola per contenere una carrozzina con l'accompagnatore, porte che non si aprono con lo spazio di manovra necessario, o comandi posizionati in modo da non essere raggiungibili da una persona seduta. La valutazione tecnica dell'ascensore, in questi casi, non si limita a verificare che funzioni, ma che le sue caratteristiche dimensionali e di posizionamento rispondano ai requisiti richiesti per l'uso da parte di persone con ridotta mobilità.

Porte e passaggi

Le porte interne ed esterne, e più in generale i passaggi tra un ambiente e l'altro, sono un altro punto critico ricorrente: un'apertura utile insufficiente rispetto all'ingombro di una carrozzina, una porta che si apre nella direzione sbagliata rispetto allo spazio di manovra disponibile, una maniglia o un citofono posizionati a un'altezza pensata solo per una persona in piedi. Sono dettagli che, singolarmente, sembrano marginali, ma che si sommano lungo un percorso e possono renderlo, nel complesso, non praticabile in autonomia.

Bagni non fruibili

I servizi igienici comuni, o quelli previsti come spazi di relazione in un'unità abitativa, sono spesso il punto in cui la distanza tra un edificio solo visitabile e uno realmente accessibile si misura più chiaramente: uno spazio di manovra insufficiente per una carrozzina, l'assenza di corrimano o maniglioni di sostegno, sanitari posizionati senza tenere conto dello spazio necessario per un trasferimento in autonomia. Un bagno tecnicamente presente, ma non conformato per essere utilizzato in autonomia da una persona con ridotta mobilità, non soddisfa il requisito che la normativa richiede per quello spazio.

Rampe con pendenze eccessive

Quando un dislivello viene risolto con una rampa anziché con dei gradini, la sola presenza della rampa non è sufficiente a considerare il problema risolto: una rampa con una pendenza troppo accentuata, priva di un pianerottolo di sosta nei tratti più lunghi, o priva di parapetti e corrimano adeguati, può risultare più pericolosa di un gradino ben segnalato, perché espone chi la percorre al rischio di perdere il controllo del proprio movimento o della carrozzina. Anche in questo caso, la pendenza massima ammissibile e le altre caratteristiche costruttive della rampa sono fissate dalla normativa tecnica vigente e vanno sempre verificate da un tecnico caso per caso, non stimate a occhio.

Schema di confronto tra le soluzioni tecniche per superare le barriere architettoniche: servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore e rampa
Non esiste una soluzione migliore in assoluto: la scelta dipende dallo spazio disponibile e dalla struttura dell'edificio.

Le soluzioni tecniche per superare le barriere architettoniche

Una volta individuati gli ostacoli, il passo successivo è capire quali soluzioni tecniche sono disponibili per superarli, tenendo conto che la scelta più adatta dipende dalla configurazione specifica dell'edificio — dallo spazio disponibile, dalla struttura esistente, dal numero di piani da collegare — più che da una soluzione universalmente preferibile. È un ambito in cui la valutazione del tecnico, spesso in collaborazione con l'installatore dell'impianto scelto, è determinante quanto la scelta stessa.

Servoscala

Il servoscala è una soluzione pensata per superare un dislivello lungo una rampa di scale esistente, senza modificarne la struttura: una guida viene fissata lungo la scala e una seduta o una piattaforma vi scorre sopra, portando la persona da un livello all'altro mentre la scala resta utilizzabile normalmente da chi la percorre a piedi. È spesso la soluzione con l'impatto costruttivo minore, adatta soprattutto a scale interne di un'unità abitativa o a rampe di condominio dove non c'è spazio per un impianto più ingombrante, ma richiede comunque una valutazione tecnica sullo spazio libero necessario al passaggio e sulla sicurezza del percorso.

Piattaforma elevatrice

La piattaforma elevatrice è una soluzione intermedia tra il servoscala e l'ascensore: una piattaforma, spesso inserita in una struttura autoportante o in un vano dedicato, si sposta verticalmente tra due o più livelli trasportando una persona in carrozzina, con o senza accompagnatore. Rispetto all'ascensore richiede generalmente un ingombro minore e opere strutturali più contenute, il che la rende una soluzione spesso praticabile anche in edifici esistenti dove realizzare un vano ascensore nuovo sarebbe complesso o non proponibile dal punto di vista strutturale ed economico.

Ascensore

L'ascensore resta la soluzione più completa quando si tratta di collegare più piani di un edificio in modo stabile e utilizzabile da chiunque, non solo da chi ha difficoltà motorie: un ascensore correttamente dimensionato serve l'intero edificio in modo continuativo, senza le limitazioni di percorso che caratterizzano altre soluzioni. È anche, generalmente, l'intervento più impegnativo dal punto di vista strutturale ed economico, perché richiede la realizzazione di un vano corsa che spesso non era previsto nell'edificio originario, ed è per questo che negli edifici condominiali la sua installazione richiede un percorso tecnico e decisionale più articolato rispetto a soluzioni più contenute.

Rampe

Dove il dislivello da superare è limitato e lo spazio a disposizione lo consente, una rampa correttamente progettata resta la soluzione più semplice e meno soggetta a manutenzione: non ha parti meccaniche, non richiede energia elettrica per funzionare, ed è utilizzabile anche da chi spinge un passeggino o trasporta un carico, non solo da chi si sposta in carrozzina. La sua realizzazione corretta, però, non è mai un'improvvisazione: la pendenza, la lunghezza dei tratti, la presenza di pianerottoli di sosta e le caratteristiche dei parapetti sono parametri tecnici che un progettista deve calcolare in base alla normativa vigente e alla configurazione specifica del dislivello da superare.

Nessuna di queste soluzioni è, in assoluto, "la migliore": la scelta corretta è sempre il risultato di una valutazione tecnica che mette a confronto lo spazio disponibile, la struttura dell'edificio, il numero di persone che ne beneficerebbero e i vincoli economici e autorizzativi del contesto specifico, condominiale o privato che sia.

Quando la verifica di conformità è necessaria

La verifica di conformità rispetto ai requisiti di accessibilità non è un accertamento che si esegue sempre e comunque, ma diventa necessaria, o comunque fortemente consigliabile, in alcune situazioni ricorrenti. La prima è la realizzazione di un edificio nuovo: ogni nuova costruzione, residenziale o meno, deve rispettare fin dal progetto i requisiti previsti per la sua destinazione d'uso, e la verifica di conformità accompagna il progetto stesso, dalla fase di progettazione fino al collaudo finale dell'opera.

La seconda situazione riguarda gli interventi di ristrutturazione: quando un edificio esistente viene oggetto di lavori significativi — un ampliamento, un rifacimento importante degli impianti, una modifica della distribuzione interna — la normativa vigente può richiedere che l'intervento sia l'occasione per adeguare, almeno in parte, i requisiti di accessibilità dell'edificio, anche se non era pienamente conforme in origine. In che misura questo adeguamento sia dovuto dipende dalla natura e dall'estensione dei lavori previsti, ed è una valutazione che va sempre condotta caso per caso con il progettista dell'intervento.

La terza situazione, spesso meno considerata, è il cambio di destinazione d'uso di un immobile: quando uno spazio nato per un uso diverso — un magazzino trasformato in abitazione, un ufficio convertito in uno spazio ricettivo — cambia la propria destinazione, i requisiti di accessibilità richiesti per la nuova destinazione possono essere diversi, e spesso più stringenti, rispetto a quelli con cui l'edificio era stato realizzato in origine. È un tema che si lega strettamente a quello dell'agibilità dell'immobile, perché entrambe le verifiche valutano se un edificio è idoneo, sotto profili diversi, all'uso a cui viene destinato.

La dichiarazione di conformità del tecnico: cosa contiene

Quando un tecnico verifica che un edificio, o un intervento su di esso, rispetta i requisiti di accessibilità applicabili, il risultato di questa valutazione può essere formalizzato in una dichiarazione o relazione di conformità: un documento tecnico che attesta, con riferimento puntuale ai parametri verificati, che quanto esaminato risponde a quanto richiesto dalla normativa vigente per quel caso specifico.

Una dichiarazione di conformità ben redatta non si limita a un giudizio sintetico — "l'edificio è conforme" oppure "non lo è" — ma descrive il metodo con cui la verifica è stata condotta, elenca i punti controllati (i percorsi, i dislivelli, i collegamenti verticali, i servizi igienici) e riporta, per ciascuno, il confronto tra lo stato di fatto rilevato e il parametro normativo di riferimento applicabile. Questo livello di dettaglio è ciò che rende il documento utile non solo come attestazione formale, ma come base tecnica su cui progettare eventuali interventi di adeguamento, o su cui fondare una richiesta, una trattativa o un accertamento più formale, quando necessario.

Chi ha bisogno di una valutazione indipendente e documentata — perché deve dimostrare la conformità di un immobile prima di una compravendita, perché deve sostenere una posizione in una controversia condominiale, o semplicemente perché vuole un quadro tecnico affidabile prima di decidere un intervento — può fare riferimento a una perizia tecnica di parte dedicata al tema dell'accessibilità e delle barriere architettoniche, che approfondisce il rilievo con lo stesso rigore richiesto da un accertamento tecnico formale.

Il ruolo della relazione tecnica per l'assemblea di condominio

Quando l'intervento riguarda le parti comuni di un edificio — un ascensore da installare, una rampa da realizzare all'ingresso, un servoscala da inserire nel vano scale — la decisione non spetta al singolo condomino che ne ha bisogno, ma all'assemblea di condominio, che delibera secondo le regole previste dalla disciplina condominiale applicabile al caso. In questo passaggio, la relazione tecnica predisposta da un professionista gioca un ruolo che va ben oltre l'aspetto puramente burocratico.

Una relazione tecnica ben costruita permette all'assemblea di discutere su basi concrete invece che su impressioni: descrive lo stato di fatto dell'edificio, indica quali soluzioni tecniche sono compatibili con la sua struttura e i suoi spazi, illustra in termini generali l'impatto dei lavori sulle parti comuni e sulla fruibilità degli altri condomini, e permette di distinguere un intervento realmente necessario da uno superfluo o sovradimensionato rispetto al problema da risolvere. Non spetta al tecnico decidere se e come procedere: quella resta una decisione che l'assemblea assume secondo le proprie regole, che vanno sempre verificate caso per caso con l'amministratore o con un legale. Il compito della relazione è mettere l'assemblea nella condizione di decidere con cognizione di causa, invece che al buio.

L'innovazione in condominio: opportunità e limiti

Il tema delle barriere architettoniche in condominio si inserisce spesso in quella che viene comunemente chiamata innovazione in condominio: l'introduzione, nelle parti comuni di un edificio esistente, di strutture o impianti che non erano presenti in origine e che modificano, anche visibilmente, l'aspetto o l'uso di quelle parti comuni. Un ascensore installato ex novo in un vano scale che non lo prevedeva, una rampa realizzata al posto di un'aiuola all'ingresso, sono esempi tipici di questo tipo di intervento.

La disciplina condominiale prevede, per gli interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche, un percorso in parte differenziato rispetto a quello previsto per altre innovazioni delle parti comuni: una scelta normativa che riflette il rilievo sociale riconosciuto al tema. I dettagli procedurali applicabili al singolo condominio — come viene convocata e condotta l'assemblea, come si ripartiscono i costi tra i condomini interessati, quali passaggi formali vanno rispettati — restano comunque aspetti che è sempre opportuno verificare con l'amministratore di condominio o con un legale, perché la disciplina applicabile e la sua interpretazione possono evolvere nel tempo ed essere influenzate da fattori specifici del singolo edificio.

Per chi amministra o vive in un condominio che si interroga su questi temi, il punto di partenza resta sempre lo stesso, prima ancora delle regole procedurali: capire con chiarezza tecnica qual è lo stato reale dell'edificio rispetto ai requisiti di accessibilità applicabili, quali ostacoli lo separano da una piena fruibilità e quali soluzioni sono concretamente percorribili nel suo caso specifico. È un lavoro che un rilievo tecnico e una relazione ben documentata possono restituire con chiarezza, offrendo a proprietari, amministratori e assemblea una base solida su cui discutere e decidere, invece di muoversi per tentativi o per impressioni personali.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se il mio immobile è a norma per l'accessibilità?

Non è un giudizio che si può dare a occhio: serve un rilievo tecnico che confronti i percorsi, i dislivelli, i collegamenti verticali e i servizi igienici dell'edificio con i requisiti di accessibilità, visitabilità o adattabilità previsti dalla normativa vigente per la sua epoca e destinazione d'uso. Solo un tecnico abilitato può fornire questo confronto in modo affidabile.

Cosa significa che un edificio è visitabile ma non accessibile?

Significa che gli spazi di relazione — l'ingresso, un servizio igienico, uno spazio di soggiorno — sono raggiungibili e utilizzabili da una persona con difficoltà motorie, ma non necessariamente tutte le altre stanze dell'alloggio. È un livello intermedio tra l'adattabilità, che è solo un requisito potenziale, e l'accessibilità piena, che riguarda l'intero edificio.

Serve una perizia per dimostrare la conformità di un immobile?

Una perizia tecnica di parte è utile quando serve documentare in modo formale e indipendente lo stato dell'edificio: prima di una compravendita, in una controversia condominiale, o per fondare una decisione di intervento. Per una valutazione preliminare può bastare un rilievo tecnico più snello, ma entrambi i percorsi partono dallo stesso accertamento di base.

Chi decide se installare un ascensore o una rampa nelle parti comuni di un condominio?

La decisione spetta all'assemblea di condominio, che delibera secondo le regole previste dalla disciplina condominiale applicabile al caso. La relazione tecnica predisposta da un professionista non sostituisce questa decisione, ma fornisce all'assemblea gli elementi tecnici — stato dell'edificio, soluzioni compatibili, impatto dei lavori — per deciderla con cognizione di causa.

Qual è la differenza tra servoscala, piattaforma elevatrice e ascensore?

Il servoscala affianca una scala esistente senza modificarla; la piattaforma elevatrice collega due o più livelli con un ingombro e opere strutturali generalmente più contenuti di un ascensore; l'ascensore resta la soluzione più completa per collegare stabilmente più piani, ma è anche, di norma, l'intervento più impegnativo dal punto di vista strutturale ed economico. La scelta dipende dallo spazio disponibile e dalla struttura dell'edificio.

Quali sono i valori dimensionali richiesti per rampe, porte e ascensori?

Non li indichiamo qui: i valori dimensionali minimi — pendenza delle rampe, ampiezza dei passaggi, dimensioni della cabina di un ascensore — sono fissati dalla normativa tecnica vigente e possono variare a seconda del contesto e dell'epoca dell'intervento. Vanno sempre verificati con un tecnico abilitato sul testo di legge applicabile al caso specifico, non stimati in modo generico.

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