RISARCIMENTO ASSICURATIVO DEI DANNI DA INCENDIO

Il Risarcimento danni da incendio richiede spesso la nomina di un Perito di Parte per ottenere il massimo risarcimento possibile dalla propria polizza assicurativa
L’incendio di una casa o di una parte di un edificio è, sovente, un evento altamente distruttivo che genera danni di vario genere sia danni diretti alla edificio ed alle cose sia danni indiretti.
Tuttavia, o forse proprio perché ogni incendio genera grandi richieste di risarcimento danni, le varie compagnie di assicurazione adducono spesso varie scuse, più o meno fondate, per evitare di procedere alla liquidazione del danno da incendio.
Statisticamente l’esperienza specifica nel settore dei danni da incendio ci insegna che in primo luogo l’assicurazione tenta di porre i più svariati dubbi proprio sull’incertezza delle reali cause dell’incendio.
Spesso le assicurazioni tentano di addossare le colpe ad una trascuratezza o imprudenza dell’assicurato nella conduzione dei beni assicurati o, peggio, avanzano l’ipotesi che si tratti di un comportamento colposo o addirittura doloso volto solo a frodare la compagnia assicurativa in merito al risarcimento del danno da incendio. Vi sono inoltre, casi di incendi provocati da atti di vandalismo o a seguito di richieste estorsive nei confronti dell’assicurato.
In molti casi, il risarcimento del danno da incendio tarda ad arrivare per ostruzionismo della compagnia anche se la risarcibilità del danno da incendio rientra in modo chiaro nelle clausole sottoscritte dalle parti al momento della firma del contratto di polizza e quindi il contraente dovrebbe essere risarcito del danno subito con la stessa sollecitudine con cui la compagnia pretende il pagamento del premio assicurativo della polizza incendio.
PERITI ASSICURATIVI IN CASO D’INCENDIO
Le varie polizze assicurative sull’incendio della casa prevedono in genere la clausola arbitrale ovvero la possibilità di affidarsi a tre periti, per accertare le cause dell’incendio e i danni risarcibili: di cui uno è il perito assicurativo della compagnia, uno è il perito di parte nominato dall’assicurato ed un terzo è l’arbitro nominato da un Giudice.
Purtroppo nonostante la clausola arbitrale fatta per semplificare le operazioni peritali di stima dei danni da incendio e per la ricerca delle cause dell’incendio stesso, molti strascichi di un incendio finiscono spesso tra le numerose cause, civili e penali, pendenti nei nostri Tribunali dimostrando l’esatto contrario.

L’incendio di una casa può causare danni decisamente consistenti e non sempre è facile ottenere il massimo risarcimento possibile.
Fortunatamente l’onere della prova, in caso d’incendio, spetterebbe all’assicuratore ai sensi dell’art.2697 del Codice Civile, ma è altrettanto importante sapere che l’aggiornamento e le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 all’art. 115 del Codice Civile, conferisce comunque al Giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte.
Proprio queste modifiche fanno assume un ruolo di fondamentale importanza al Consulente Tecnico di Parte incaricato dall’assicurato di esperire le necessarie indagini e accertamenti sia sulle cause dell’incendio, sia sull’entità del danno da richiedere in risarcimento alla compagnia assicuratrice ai sensi della polizza incendio, il tutto in favore del danneggiato avviene in contraddittorio con la controparte (Assicurazione) e/o con il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal Giudice o dal P.M. ove si fosse giunti con il contenzioso in sede civile e/o penale.
COME SI COSTRUISCE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Il Perito di Parte previsto nella polizza ha un costo a carico dell’Assicurazione stessa. Perché non avvalersi dunque della sua consulenza gratuita o ad un minimo costo?
La richiesta di risarcimento non si regge sulla descrizione del danno, ma sulla sua documentazione. Il lavoro del perito di parte consiste nel mettere per iscritto, con riscontri verificabili, tre cose distinte: che cosa ha causato l’incendio, fin dove è arrivato il danno e quanto costa riportare i luoghi allo stato precedente.
Il punto su cui si perde più spesso è il secondo. L’estensione del danno non coincide con la parte bruciata: comprende il danno da fumo e fuliggine, che raggiunge ambienti apparentemente risparmiati ed è corrosivo nel tempo, il danno da spegnimento provocato dall’acqua e dalle schiume, e i danni indiretti previsti da polizza. Chi si limita a stimare il locale annerito sottostima l’evento, e lo fa a proprio danno.
Da qui deriva la regola pratica più importante delle prime ore: documentare prima di ripulire. Rimuovere macerie, lavare o riparare prima del rilievo cancella insieme le tracce che servono ad accertare la causa e le prove che servono a quantificare il danno. Vale anche la denuncia tempestiva del sinistro nei termini di polizza, conservando copia di ogni comunicazione.
L’inquadramento tecnico dell’accertamento — sopralluogo, rilievi, criteri di stima, contraddittorio con il perito della compagnia — è descritto nella pagina di servizio dedicata alla perizia per danni da incendio.
QUANDO LA COMPAGNIA CONTESTA O OFFRE MENO
Un rifiuto o un’offerta molto al di sotto del danno ha quasi sempre un motivo preciso: una clausola di esclusione, un obbligo di manutenzione ritenuto non rispettato, un valore assicurato insufficiente con conseguente applicazione della regola proporzionale, oppure un criterio di stima diverso dal proprio. Alcune di queste ragioni sono fondate, altre si verificano sui documenti.
Prima di contestare conviene quindi capire su che cosa si fonda il rifiuto: le ragioni possibili e il modo di verificarle una per una sono trattate in quando l’assicurazione non paga il danno da incendio. Se invece la divergenza riguarda le conclusioni tecniche del perito di compagnia, lo strumento è la controperizia, che si costruisce contestando il metodo seguito e non l’esito.
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