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Contenzioso tecnico

Quanto costano e durano ATP, CTU e perizia di parte: tempi del contenzioso

Cosa fa davvero variare i tempi e i costi di un accertamento tecnico preventivo, di una CTU o di una perizia di parte, e perché nessuna cifra generica può sostituire una valutazione sul caso concreto.

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Non esiste un importo o una durata standard: i costi e i tempi di ATP e CTU dipendono dalla complessità di ciò che va accertato, dal numero di parti e consulenti coinvolti, dalla necessità di indagini distruttive o prove di laboratorio, da eventuali sopralluoghi multipli o monitoraggi nel tempo, e dall'ampiezza del quesito tecnico. Sono queste variabili, non una cifra media, a determinare la portata reale di un accertamento.

Chi sta valutando un accertamento tecnico preventivo (ATP), si trova già in una causa con una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in corso, oppure sta pensando di farsi affiancare da un consulente tecnico di parte (CTP), si pone quasi sempre la stessa domanda pratica: quanto costerà tutto questo, e quanto tempo ci vorrà. È una domanda legittima, ma una risposta in cifre — un importo, un numero di mesi — sarebbe qui un dato inventato: i costi e i tempi di ATP e CTU dipendono da una combinazione di variabili tecniche e processuali che cambiano da caso a caso, spesso in modo sensibile, e che nessun articolo generico può quantificare senza conoscere il fascicolo specifico.

Questo articolo non promette una stima. Spiega invece, una per una, le variabili che un tecnico osserva quando valuta la portata di un accertamento: la complessità di ciò che va verificato, il numero delle parti coinvolte, la necessità o meno di indagini distruttive e prove di laboratorio, l'eventualità di più sopralluoghi o di un monitoraggio prolungato nel tempo, l'ampiezza del quesito posto al perito. Spiega anche come, nella pratica, si può contenere la portata di un accertamento senza comprometterne l'affidabilità, e come funziona, in termini generali, l'anticipazione e la ripartizione finale delle spese tecniche — un aspetto che intreccia profili tecnici e profili legali, e per il quale il riferimento resta sempre il proprio avvocato.

Schema dei fattori che aumentano i tempi e i costi di un accertamento tecnico: complessità dell'oggetto, numero di parti, indagini distruttive, prove di laboratorio, sopralluoghi multipli, monitoraggio nel tempo e ampiezza del quesito
Le variabili che, sommandosi, allungano un accertamento tecnico e ne aumentano la complessità operativa.

Cosa incide davvero sui costi e sui tempi di ATP e CTU

Non esiste un unico fattore che spiega perché un accertamento tecnico si concluda in modo rapido e lineare, mentre un altro, apparentemente simile, si allunghi e si articoli molto di più. Nella pratica peritale, a incidere è sempre una combinazione di variabili che si sommano tra loro: la complessità tecnica di ciò che va verificato, quante parti sono coinvolte e quanti consulenti tecnici di parte partecipano alle operazioni, se serve aprire, saggiare o campionare qualcosa oltre alla semplice osservazione visiva, se il fenomeno da accertare richiede di essere osservato più volte nel tempo invece che in un unico sopralluogo, e infine quanto è ampio o mirato il quesito che il perito riceve. Ogni variabile, presa da sola, ha un peso relativo; ma quando più di una si presenta insieme nello stesso accertamento — come spesso accade — l'effetto complessivo su tempi e costi tende a moltiplicarsi più che a sommarsi semplicemente.

La tabella seguente riassume, in termini qualitativi e senza alcuna pretesa di quantificazione, come ciascuna di queste variabili tende tipicamente a incidere. Va letta come una mappa concettuale, utile per capire dove porre attenzione quando si valuta un accertamento, non come uno strumento di stima.

VariabileEffetto tipico sui tempiEffetto tipico sul costo
Complessità dell'oggetto da accertareCresce con il numero di elementi tecnici da verificareCresce con le ore di rilievo e di elaborazione richieste
Numero delle parti e dei consulenti coinvoltiCresce per la necessità di coordinare più calendari e più osservazioni in contraddittorioCresce se ciascuna parte nomina un proprio consulente tecnico
Indagini distruttive e prove di laboratorioCresce per i tempi tecnici di prelievo, analisi e refertazione da parte di terziCresce per l'intervento di laboratori e imprese specializzate
Sopralluoghi multipliCresce in proporzione al numero di accessi necessariCresce con le giornate di lavoro del perito e dei consulenti di parte
Monitoraggio nel tempoCresce perché richiede l'osservazione del fenomeno lungo un periodo estesoCresce con la strumentazione e le letture periodiche necessarie
Ampiezza del quesitoCresce se il quesito è generico o comprende più profili tecniciCresce con l'estensione dell'accertamento che il quesito richiede

La complessità dell'oggetto dell'accertamento

La prima variabile, e spesso la più intuitiva, riguarda che cosa il perito deve effettivamente accertare. Non è la stessa cosa verificare una singola lesione isolata su una parete, ben delimitata e con una causa apparentemente circoscritta, oppure dover ricostruire il quadro tecnico di un intero fabbricato in cui coesistono più elementi coinvolti — la copertura, le facciate, gli impianti, le strutture portanti — ognuno dei quali può contribuire, in tutto o in parte, al fenomeno lamentato. Quando gli elementi da verificare sono molti, e soprattutto quando possono interagire tra loro (per esempio un'infiltrazione che può dipendere dalla copertura, dai giunti di facciata o da una condensa interna, con più cause astrattamente plausibili), il perito deve dedicare tempo a isolare le cause concorrenti prima di poter arrivare a una conclusione tecnica solida.

Incide anche la natura del fenomeno: un difetto meramente estetico richiede in genere un accertamento più contenuto di un problema che coinvolge la sicurezza strutturale o la tenuta all'acqua dell'involucro edilizio, perché in quest'ultimo caso il perito deve verificare non solo la presenza del difetto ma anche le sue conseguenze su altre parti dell'opera, ampliando necessariamente il perimetro tecnico dell'accertamento. Infine, la disponibilità di documentazione pregressa — progetti, capitolati, relazioni di direzione lavori, certificazioni di conformità — riduce la complessità operativa: quando questi documenti mancano o sono incompleti, il perito deve in parte ricostruire per via indiretta ciò che la documentazione avrebbe potuto chiarire subito, con un aggravio di lavoro che si riflette su tempi e costi.

Il numero delle parti e dei consulenti tecnici coinvolti

Un accertamento tecnico che coinvolge due sole parti — per esempio l'acquirente e il venditore di un immobile, oppure il committente e l'impresa appaltatrice — ha una dinamica organizzativa relativamente semplice: un perito, al più due consulenti tecnici di parte, un calendario da concordare tra un numero limitato di soggetti. Quando le parti coinvolte aumentano — un condominio con più unità immobiliari interessate, una filiera che comprende impresa, subappaltatori, progettista e direttore dei lavori, oppure più soggetti chiamati in causa a vario titolo — il numero dei consulenti tecnici di parte cresce di conseguenza, e con esso la complessità organizzativa delle operazioni.

Ogni consulente tecnico di parte aggiuntivo partecipa al sopralluogo, ha diritto di esprimere osservazioni, può richiedere che vengano effettuati determinati rilievi o che si dia atto di elementi che ritiene rilevanti per la posizione che assiste. Il perito deve quindi coordinare le agende di più professionisti, gestire un contraddittorio più articolato durante le operazioni, e redigere una relazione che tenga conto — e risponda punto per punto, quando lo ritiene tecnicamente fondato — alle osservazioni di più soggetti anziché di uno o due. Questo non significa che un maggior numero di parti renda automaticamente un accertamento più lungo in modo proporzionale, ma che la componente organizzativa, oltre a quella squisitamente tecnica, pesa di più quando i soggetti coinvolti nel contraddittorio aumentano.

Indagini distruttive e prove di laboratorio

Molti accertamenti si esauriscono con un'ispezione visiva accurata, supportata da strumentazione non invasiva come termocamere, igrometri o endoscopi: strumenti che permettono di osservare senza intervenire fisicamente sulle opere. In altri casi, però, la sola osservazione non basta a rispondere al quesito con la solidità tecnica richiesta, e il perito ritiene necessario ricorrere a indagini distruttive o semidistruttive, oppure a prove di laboratorio su campioni prelevati in cantiere. Tra le indagini più comuni figurano:

  • saggi di apertura su intonaci, controsoffitti o pavimentazioni, per verificare lo stato di elementi non ispezionabili a vista;
  • carotaggi su calcestruzzo o murature, per prelevare campioni da sottoporre ad analisi;
  • prove di carico su solai o strutture, quando è in discussione la capacità portante di un elemento;
  • analisi di laboratorio su materiali, intonaci, impermeabilizzazioni o elementi metallici, per accertarne composizione, degrado o conformità a quanto pattuito.

Ognuna di queste attività introduce tempi che il perito non controlla direttamente: un campione va inviato a un laboratorio esterno, che ha propri tempi tecnici di analisi e di redazione del referto; un saggio distruttivo richiede spesso, prima ancora di essere eseguito, l'autorizzazione del proprietario dell'immobile o, nel caso di parti comuni condominiali, una valutazione di fattibilità che coinvolge più soggetti; e una volta completata l'indagine, la parte aperta va normalmente ripristinata, il che comporta un ulteriore intervento successivo al sopralluogo tecnico vero e proprio. Per questo le indagini distruttive e le prove di laboratorio, quando necessarie, sono tra i fattori che incidono più sensibilmente sui tempi complessivi di un accertamento, oltre che sul suo costo, perché coinvolgono soggetti terzi — laboratori, imprese, tecnici specializzati — che il perito deve coordinare ma i cui tempi non dipende da lui soltanto.

Sopralluoghi multipli e monitoraggi nel tempo

Alcuni fenomeni tecnici non si accertano compiutamente in un unico accesso. Una lesione su una muratura, per esempio, può richiedere l'installazione di fessurimetri o altri strumenti di monitoraggio, e una lettura ripetuta nel tempo per capire se il fenomeno è stabilizzato, in evoluzione lenta o in evoluzione attiva: una conclusione tecnica corretta, in questi casi, richiede necessariamente di osservare il comportamento della struttura lungo un periodo di osservazione, non soltanto una fotografia dello stato attuale. Allo stesso modo, un'infiltrazione può manifestarsi in modo diverso a seconda delle condizioni meteorologiche, e un perito prudente può ritenere utile un secondo sopralluogo in condizioni di pioggia per verificare un fenomeno che, in una giornata di sole, non è osservabile allo stesso modo.

Ogni sopralluogo aggiuntivo comporta un nuovo coordinamento tra le parti e i rispettivi consulenti tecnici, un nuovo accesso all'immobile — spesso da concordare con il proprietario o con l'occupante — e, nel caso della CTU, una nuova informativa alle parti sulle modalità e i tempi dell'operazione. Il monitoraggio nel tempo, in particolare, è per sua natura un'attività che si estende oltre la durata di un singolo sopralluogo: il perito deve attendere che il periodo di osservazione utile sia trascorso prima di poter trarre conclusioni tecnicamente fondate, e questo tipo di accertamento è tra quelli che, quando necessario, incide più di altri sui tempi complessivi, semplicemente perché la sua logica tecnica richiede il trascorrere di un periodo osservativo e non è comprimibile senza perdere di affidabilità.

Il quesito ampio o mirato: come cambia il lavoro del perito

Nella CTU, così come — con le dovute differenze — nell'ATP, il perimetro dell'accertamento è definito dal quesito che il giudice affida al consulente tecnico d'ufficio. Un quesito formulato in modo mirato, che individua con precisione cosa va accertato, quali elementi tecnici vanno verificati e quale livello di approfondimento è richiesto, permette al perito di organizzare il proprio lavoro in modo efficiente, senza dover estendere l'accertamento a profili che le parti non hanno realmente interesse a chiarire. Un quesito formulato in modo generico — per esempio limitato a un invito ad «accertare lo stato dei luoghi e riferire quanto di propria competenza» — lascia invece al perito un margine di interpretazione più ampio, e un consulente scrupoloso tenderà, in questi casi, a essere più esaustivo per non lasciare scoperti aspetti che potrebbero rivelarsi rilevanti, con un effetto di dilatazione dell'accertamento che un quesito ben mirato avrebbe potuto evitare fin dall'inizio.

Lo stesso vale per la perizia di parte, dove è chi commissiona l'incarico — la parte stessa, tramite il proprio legale o direttamente — a definire l'oggetto dell'incarico affidato al consulente tecnico di parte: una perizia commissionata per rispondere a una domanda tecnica specifica e circoscritta ha un perimetro naturalmente più contenuto di una richiesta generica di «verificare lo stato dell'immobile», che spinge il tecnico a un esame più ampio per fornire comunque un quadro utile a chi lo ha incaricato.

Confronto tra accertamento tecnico preventivo, consulenza tecnica d'ufficio e perizia tecnica di parte rispetto a chi li attiva, quando si collocano nel percorso e quali variabili pesano di più su tempi e costi
Le stesse variabili tecniche, applicate a tre strumenti diversi, con pesi diversi a seconda del contesto.

ATP, CTU e perizia di parte a confronto: le stesse variabili, pesi diversi

Le variabili viste finora — complessità, numero di parti, indagini distruttive, monitoraggi, ampiezza del quesito o dell'incarico — non agiscono allo stesso modo nei tre strumenti tecnici più comuni del contenzioso edilizio. L'accertamento tecnico preventivo si colloca tipicamente prima o all'inizio di una causa, ed è spesso motivato dall'urgenza di fissare lo stato di fatto di una situazione che rischia di modificarsi o aggravarsi nel tempo — un'infiltrazione che continua a danneggiare le finiture, una lesione che potrebbe evolvere: in questi casi il fattore tempo ha un peso specifico legato proprio alla necessità di non perdere la possibilità di documentare tecnicamente i fatti.

La CTU, disposta all'interno di una causa già avviata, si inserisce nel calendario complessivo del giudizio: il perito riceve l'incarico, fissa il sopralluogo, deposita una bozza di relazione, riceve le osservazioni delle parti e deposita la relazione definitiva, ma i tempi di questo percorso dipendono anche dall'organizzazione del tribunale e dal calendario processuale, elementi che esulano dalle variabili propriamente tecniche descritte in questo articolo. La perizia tecnica di parte, infine, è commissionata autonomamente da chi la richiede, che ne definisce l'oggetto insieme al consulente tecnico di parte: i tempi dipendono in larga misura dalla disponibilità del tecnico e dalla complessità dell'incarico concordato, senza i vincoli di calendario propri di un procedimento giudiziale. In tutti e tre i casi, tuttavia, le variabili tecniche restano le stesse: cambia il contesto procedurale in cui agiscono, non la loro natura.

Come si contiene il costo di un accertamento tecnico

Se le variabili appena descritte non si possono eliminare quando sono tecnicamente necessarie, esistono comunque alcune scelte pratiche che aiutano a non dilatare inutilmente un accertamento. La prima riguarda la documentazione: presentarsi al sopralluogo con progetti, contratti, capitolati, relazioni pregresse, fotografie dello stato precedente e ogni altro documento utile permette al perito di orientarsi rapidamente, senza dover ricostruire per via indiretta informazioni che erano già disponibili. La seconda riguarda l'accesso: garantire, per quanto possibile, un accesso completo all'immobile fin dal primo sopralluogo — comprese le parti meno agevoli da raggiungere, come sottotetti, cavedi o locali tecnici — riduce il rischio di dover organizzare un secondo accesso solo per verificare un elemento che poteva essere osservato subito.

La terza scelta pratica riguarda la formulazione dell'incarico o del quesito: un oggetto tecnico mirato, che individua con chiarezza cosa va accertato e a quale livello di dettaglio, evita che il perito debba ampliare l'indagine per sopperire a un mandato vago. La quarta riguarda la proporzionalità delle indagini: non ogni dubbio tecnico richiede un'indagine distruttiva o una prova di laboratorio; un consulente esperto valuta se le indagini non invasive sono sufficienti a rispondere al quesito con un grado di certezza tecnica adeguato, riservando le indagini più invasive — e più onerose in termini di tempo e coordinamento — ai casi in cui sono davvero indispensabili. Infine, quando un fenomeno richiede un monitoraggio nel tempo, programmarlo per tempo, anziché scoprirne la necessità a metà delle operazioni, evita di dover interrompere e riprendere l'accertamento con un aggravio organizzativo evitabile.

Perché un consulente tecnico di parte tempestivo riduce tempi e costi complessivi

Una delle leve più concrete per contenere la complessità di un accertamento tecnico che si svolge nell'ambito di una causa è il momento in cui si coinvolge un consulente tecnico di parte. Un CTP che entra nel percorso solo quando la CTU è già stata disposta parte da zero: deve studiare il fascicolo, farsi un'idea della situazione tecnica e prepararsi al sopralluogo nei tempi ristretti che il calendario processuale concede. Un CTP coinvolto prima dell'avvio della causa, magari attraverso una perizia tecnica di parte che documenta lo stato dei luoghi quando il problema emerge, arriva invece al sopralluogo del CTU con una conoscenza tecnica già maturata: sa quali elementi sono rilevanti, quali misurazioni sono già state effettuate, quali cause tecniche sono state considerate e quali scartate.

Questa conoscenza pregressa non elimina le variabili tecniche viste in questo articolo — se un'indagine distruttiva è necessaria resta necessaria, indipendentemente da quando il CTP è stato coinvolto — ma riduce il tempo che il consulente tecnico di parte deve dedicare a orientarsi, permette al legale di contribuire con maggiore cognizione di causa alla formulazione di un quesito mirato, e limita il rischio che emergano, a operazioni già avviate, richieste di approfondimenti che un esame tempestivo avrebbe potuto anticipare. Per un quadro più ampio del ruolo che il consulente tecnico di parte svolge nelle diverse fasi del contenzioso, dal sopralluogo alle osservazioni sulla bozza di relazione, la pagina dedicata al ruolo del perito e del consulente tecnico di parte approfondisce l'argomento.

Schema di chi anticipa le spese tecniche di ATP, CTU e perizia di parte durante il procedimento e come viene decisa la ripartizione finale delle spese al termine del giudizio
Il percorso delle spese tecniche: dall'anticipazione durante il procedimento alla ripartizione decisa dal giudice.

Chi anticipa le spese tecniche e chi le paga alla fine

Sul piano generale — e con l'avvertenza che i dettagli procedurali vanno sempre verificati con il proprio legale, perché possono variare a seconda del tipo di procedimento e delle circostanze specifiche — è possibile distinguere due momenti: l'anticipazione delle spese durante il procedimento e la loro ripartizione finale.

Durante il procedimento, chi richiede un accertamento tecnico preventivo o solleva la questione che porta alla nomina di un CTU ne anticipa tipicamente il compenso, che il consulente tecnico d'ufficio non negozia liberamente con le parti ma che viene liquidato dal giudice sulla base di un regime tariffario previsto per la professione (il cui dettaglio, comprese le voci esatte di calcolo, va verificato sul testo normativo vigente, non essendo oggetto di questo articolo). Per la perizia tecnica di parte, invece, ciascuna parte che decide di farsi affiancare da un proprio consulente tecnico ne concorda direttamente l'incarico e ne sostiene il relativo costo, senza l'intermediazione del giudice.

La ripartizione finale delle spese tecniche sostenute nel corso del giudizio — comprese quelle relative alla CTU e, in alcuni casi, anche quelle sostenute per la perizia di parte — è invece decisa dal giudice nella sentenza che definisce la causa, secondo i criteri di ripartizione delle spese di lite previsti dal codice di procedura civile: una materia che intreccia valutazioni sull'esito della causa e criteri normativi specifici, i cui riferimenti puntuali vanno verificati caso per caso con il proprio avvocato, e che esula dalle competenze tecniche trattate in questo articolo. Per chi cerca invece un quadro sui costi di un servizio tecnico specifico, la pagina dedicata al costo di una perizia giurata o asseverata a Milano e Torino tratta nel dettaglio quell'aspetto particolare; questo articolo, diversamente, resta centrato sulle variabili tecniche e procedurali che incidono su ATP, CTU e perizia di parte nel contesto di un contenzioso.

Conviene affrontare un accertamento tecnico? Una valutazione da fare con il legale

La decisione di avviare un accertamento tecnico preventivo, di affrontare una CTU già disposta nell'ambito di una causa, o di farsi affiancare da un consulente tecnico di parte, non è mai soltanto una valutazione tecnica: intreccia la solidità delle prove disponibili, la strategia processuale che il legale ritiene più efficace e, appunto, una stima di tempi e costi che va costruita sul caso concreto, non su cifre generiche lette in un articolo. Ciò che un tecnico può offrire, in questa fase, è proprio la lettura delle variabili descritte fin qui: quanto è complesso l'oggetto dell'accertamento, se saranno probabilmente necessarie indagini distruttive o un monitoraggio nel tempo, quanto è mirato o ampio il quesito che si sta per formulare. Chi si trova a valutare questo tipo di decisione può trarre beneficio dal confrontarsi, insieme al proprio legale, con un consulente tecnico che esamini la situazione specifica prima di avviare il percorso.

Domande frequenti

Quanto costa un accertamento tecnico preventivo?

Non è possibile indicare un importo, perché dipende dalla complessità di ciò che va verificato, dal numero di parti coinvolte e dall'eventuale necessità di indagini distruttive o prove di laboratorio. Un tecnico può valutare queste variabili solo esaminando il caso specifico.

Quanto dura una CTU?

La durata dipende da come è formulato il quesito, da quante parti e consulenti tecnici di parte partecipano alle operazioni, da eventuali indagini distruttive o monitoraggi nel tempo, e anche dal calendario del tribunale in cui la causa è incardinata: fattori che rendono impossibile indicare una durata di riferimento valida in generale.

Quanto costa un consulente tecnico di parte (CTP)?

Il costo dipende dall'ampiezza dell'incarico che la parte concorda direttamente con il proprio consulente: un esame mirato su una questione circoscritta ha una portata diversa da una perizia che copre l'intero immobile o richiede indagini di laboratorio. È il tecnico incaricato a poter fornire una valutazione sul caso specifico.

Conviene fare causa per un vizio edilizio?

È una valutazione che il legale compie insieme al proprio assistito, tenendo conto della solidità delle prove tecniche disponibili, della strategia processuale e di una stima di tempi e costi costruita sul caso concreto. Un consulente tecnico può contribuire fornendo un primo quadro sulla complessità dell'accertamento necessario, ma la decisione resta una valutazione legale.

Chi paga le spese tecniche di una CTU?

Durante il procedimento, il compenso del CTU è di norma anticipato da chi ha richiesto l'ATP o sollevato la questione che ha portato alla nomina del consulente, secondo un regime di liquidazione stabilito dal giudice. Alla fine del giudizio, è il giudice stesso, nella sentenza, a decidere come ripartire tra le parti le spese di lite: i criteri esatti vanno verificati con il proprio legale.

Cosa fa aumentare di più i tempi di un accertamento tecnico?

Tra i fattori descritti, il monitoraggio nel tempo e le indagini di laboratorio tendono a incidere più degli altri, perché richiedono l'osservazione di un fenomeno lungo un periodo esteso o l'intervento di soggetti terzi con propri tempi tecnici, che il perito non controlla direttamente.

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