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	<title>▷distacco riscaldamento ▷ &#187; SOS Casa Check UP</title>
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	<description>Consulenza Tecnica per la risoluzione delle Patologie Edilizie e per la Riqualificazione degli edifici</description>
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		<title>Linee Guida del CNI su: Obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione soscasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 15:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’OBBLIGO DELL’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI NEI CONDOMINI E LE  “LIBERE” SCELTE DEL “POVERO” PROFESSIONISTA  Molti italiani, solo perché condomini, sono stati costretti a seguire le vicende alterne, che durano tutt&#8217;oggi, del Decreto Legislativo. n. 102/2014, quello per intenderci che ha reso obbligatorio l’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini, ed io, che pensavo di non esser costretto a seguire tale obbligo perché non abito in condominio, me ne sono dovuto comunque occupare per professione e perché ho ricevuto numerosissime richieste su come si potesse derogare a quell&#8217;imposizione, cercando di passare da quelle porte aperte che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’OBBLIGO DELL’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI NEI CONDOMINI E LE  “LIBERE” SCELTE DEL “POVERO” PROFESSIONISTA</h2>
<p><strong><em> </em></strong><em>Molti italiani, solo perché condomini, sono stati costretti a seguire le vicende alterne, che durano tutt&#8217;oggi, del <strong>Decreto Legislativo. n. 102/2014</strong>, quello per intenderci <strong><u>che ha reso obbligatorio l’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini</u></strong>, ed io, che pensavo di non esser costretto a seguire tale obbligo perché non abito in condominio, me ne sono dovuto comunque occupare per professione e perché ho ricevuto numerosissime richieste su come si potesse <strong>derogare a </strong><b>quell&#8217;imposizione</b>, cercando di passare da quelle porte aperte che il decreto nel tempo, apparentemente, ha sempre lasciato aperte.</em></p>
<p><em>Il D.lgs. 102/2014 è in realtà una sorta di matrioska russa, che al suo interno contiene norme UNI che a loro volta ne richiamano altre, ma non è finita qui perché negli anni trascorsi dal 2014, non solo il decreto è stato più volte cambiato, ma anche le stesse norme a cui esso fa riferimento sono cambiate, senza che il decreto cambiasse in conseguenza e coerenza.</em></p>
<p><em>Molti penseranno che questa sia una cosa normale per ogni legge d’Italia; e questo è in parte vero, ma che sia normale in senso assoluto ho dei dubbi.</em></p>
<p><em>Ma torniamo a noi, <strong><u>la legge impone dunque l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini salvo che vi siano impedimenti tecnici o non convenienza economica,</u></strong> da valutarsi non a capocchia,ma secondo una precisa norma UNI (UNI 15459).</em></p>
<p><em>In sostanza dice che <strong><u>se non puoi installare valvole termostatiche e contabilizzatori</u></strong>, <strong><u>lo devi dimostrare con una relazione tecnica</u></strong> di un professionista abilitato (che se ne assume le conseguenti responsabilità, ma questo la legge ovviamente non lo dice ma lo sottintende).</em></p>
<div id="attachment_2820" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2820" class="wp-image-2820 size-medium" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-300x225.jpg" alt="Valvole Termostatice e linee Guida CNI" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-38x29.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-287x215.jpg 287w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-119x89.jpg 119w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-570x428.jpg 570w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-701x526.jpg 701w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-140x105.jpg 140w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-2820" class="wp-caption-text">Con le nuove e linee Guida CNI sulle modalità di stesura della relazione tecnica ai sensi della UNI 15459 cade definitivamente la possibilità di derogare all&#8217;obbligo d&#8217;installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori.</p></div>
<p><strong><em><u>Se non vi sono impedimenti tecnici, ma si ha il sospetto che l’intervento non sia economicamente sostenibile</u></em></strong><em>, <strong><u>lo si deve dimostrare, ovviamente sempre con una relazione tecnica</u></strong> di un professionista abilitato, che però non deve ragionare liberamente con la sua testa, ma deve seguire per correttezza ed uniformità le Norme UNI ed in particolare la UNI 15459.</em></p>
<p><em>Si tenga presente che l’obbligo di seguire tale norma è stato introdotto solo D. LGS N. 141/2016 del 18/07/2016, quando tutti o erano in vacanza o ci stavano per andare.</em></p>
<p><em>Ma non è finta qui, infatti la norma UNI 15459 non è una norma specifica per la contabilizzazione del calore, ma è fatta più in generale per stimare la convenienza degli interventi economici e valutarne costi benefici, ovvero il VAN (Valore Attuale Netto), ma non voglio entrare nel tecnico, dunque l’adattamento a tale situazione è lasciata alla “libera” interpretazione del professionista, “libera” si fa per dire in quanto comunque vincolata ai criteri contenuti nella norma stessa. </em></p>
<p><em>Come dicevo non è ancora finita, infatti il 23 dicembre 2016 sono uscite le linee guida interpretative del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), si tenga presente che l’obbligo di installazione era fissato, come per gli anni passati (poi sempre rinviato), entro e non oltre il 31/12/2016. </em></p>
<p><em>Dunque, anche qui in concomitanza delle vacanze, alla pre vigilia di Natale, viene chiarito, da un ente certamente autorevole, come debbano esser fatti i conti descritti dalla norma UNI 15459 nel caso in cui si applichi all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini.</em></p>
<p><em>Essendo il periodo vacanziero nessuno si preoccupa di diffondere tali linee guida che cominciano a circolare on line solo dai primi giorni del 2017, ma nel frattempo c’è stata l’ennesima proroga, questa volta però solo di 6 mesi.</em></p>
<h2><strong><em>LE LINEE GUIDA DEL CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) </em></strong><strong><em>NELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER L&#8217;INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE</em></strong></h2>
<p><strong><em><u>Ma cosa diranno mai queste fantomatiche line guida in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore del CNI</u></em></strong><em>? Ora non voglio certamente qui entrare nei dettagli tecnici, ma per chi non avrà voglia di leggerle e forse non saranno pochi, riassumo semplicemente alcuni concetti:</em></p>
<p><em>Premetto che per fare i calcoli il povero “professionista abilitato”, ed io essendo un ingegnere ahimè lo sono, può o deve fare la scelta di parecchi parametri e valori da utilizzarsi nel caso specifico, a volte si sceglie tra valori minimi e massimi, a volte in letteratura, a volte per prassi ecc. Le line guida dovrebbero proprio dare l’indicazione di quali parametri di calcolo utilizzare.</em></p>
<p><em>Faccio solo un esempio per capire meglio: è necessario stabilire preliminarmente su quanti anni valutare la convenienza economica dell’intervento. </em></p>
<p><em>Nello specifico la Norma UNI non dice quanto durano le valvole termostatiche ed i contabilizzatori, ma cita che i componenti di integrazione degli impianti hanno un tempo di vita atteso pari a 20 anni, ma non si esprime direttamente su quei due componenti (valvole e contabilizzatori). Le linee guida che dovrebbero aiutarci e dicono di usare  20 anni, ma anche che sono comunque accettabili temporalità diverse in funzione dello specifico caso analizzato, rimandando così alla “libera” scelta del professionista che però viene subito avvertito: <strong>ATTENZIONE</strong> <strong><u>se si usa un numero di anni inferiore:</u></strong> L’assunzione di limiti temporali inferiori a quelli indicati dalla <strong>UNI EN 15459</strong>, il cui esito si configuri con la dichiarata “non efficienza in termini di costi” dell’investimento, <strong><u>potrebbe essere oggetto di contestazione e considerata finalizzata all’elusione degli obblighi di legge</u></strong>. E questo vale per tutte le “libertà” di scelta del professionista che può fare sui vari parametri da utilizzarsi nei calcoli.</em></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Se una particolare scelta è già contenuta nelle linee guida del CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quale <em>povero “professionista abilitato” potrà mai fare una scelta diversa in merito ad un particolare parametro senza il timore che gli venga contestato poi da qualcuno?  </em></strong><em><span style="color: #000000;">Oltretutto considerando i vari avvertimenti che si ripetono più volte nelle stesse lin</span></em><em><span style="color: #000000;">ee guida del CNI: ATTENZIONE sei &#8220;libero&#8221; di fare le scelte che vuoi, ma se non fai così sarai accusato di istigazione all&#8217;elusione degli obblighi di legge.</span></em></span></p>
<p><em> </em></p>
<h2><strong><em>LE LIBERE SCELTE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA</em></strong></h2>
<p><em>In merito alla “<strong>libera scelta</strong>” del professionista, che non vuole essere un “facilitatore dell’elusione degli obblighi di legge” è bene evidenziare che <strong>sono confermate sanzioni da 500 a 2.500 euro per singolo condòmino</strong> nel caso in cui non si ottemperi alla installazione nei termini previsti dalla legge. <strong><u>Le line guida del CNI riportano: “Si è pertanto dell’avviso che relazioni non sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico possano essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto, con l’irrogazione di sanzione amministrativa a tutti i condòmini</u></strong> che potranno avere tutte le ragioni per rivalersi nei confronti del professionista”. E qui mi permetto di rilevare una piccola dimenticanza delle linee guida, hanno dimenticato di scrivere “<strong>povero</strong>” professionista.</em></p>
<div id="attachment_2819" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2819" class="wp-image-2819 size-medium" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-300x225.jpg" alt="Linee guida CNI obbligo valvole e contabilizatori" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-38x29.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-287x215.jpg 287w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-119x89.jpg 119w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-570x428.jpg 570w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-701x526.jpg 701w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-140x105.jpg 140w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-2819" class="wp-caption-text">Con l&#8217;uscita delle &#8220;Linee guida del CNI&#8221; sull&#8217;obbligo valvole e contabilizzatori</p></div>
<p><strong><em>Un condominio di 100 appartamenti rischia una multa da 500.000 € a 2.500.000 €, professionista per la sua perizia potrà chiedere dai 1.000 € ai 2.500 € quindi rischia di doversi sobbarcare un costo che va dalle 500 alle 1.000 volte di quanto verosimilmente può percepire.</em></strong></p>
<p><strong><em>Il Professionista quanto potrà mai essere libero e sereno nelle sue valutazioni lavora con una pistola mitragliatrice puntata alla testa e caricata di multe da 500 €.</em></strong></p>
<p><em>Dall’iniziale scetticismo nel redigere questi tipi di relazioni tecniche, mi ero lasciato persuadere dalla convinzione che la norma fosse sbagliata sin dalla sua impostazione originaria, ovvero che non si potesse imporre di efficientare gli edifici imponendo l’installazione di uno o più componenti senza aver fatto prima <strong>un’accurata diagnosi energetica del condominio</strong>, <strong>ovvero senza prima aver individuato quali sono i possibili interventi per quel singolo condominio e poi scegliere tra questi</strong> (anche applicando la UNI 15459) quali potevano dare risparmi maggiori.</em></p>
<p><em>Molti, se non tutti i condomini in cui mi sono recato, sono privi di un’adeguata coibentazione dei tubi, non hanno sistemi di energia rinnovabile, ecc., fattori che hanno una notevole incidenza sui consumi e costerebbero assai meno di mettere le valvole con risultaTI certamente migliori anche sotto il profilo dei risparmi energetici. I</em><em>n seguito, prima dell’uscita delle linee guida, forse più per senso civico che per conveniva professionale, ho pensato che si potesse provare a fare una relazione che certificasse la derogabilità dell’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, ma a seguito dell’uscita delle linee guida mi son dovuto ricredere.</em></p>
<p><strong><em><u>I margini per discernere se c’era convenienza o meno nell’installazione erano spesso limitati e legati a delle scelte fatte sui dati di input ovvero durata di vita dei componenti, tasso d’inflazione atteso per quel periodo, tasso di crescita del costo dell’energia, risparmio atteso dall&#8217;installazione delle valvole e contabilizzatori, ecc. </u></em></strong></p>
<p><em>Dunque al “povero” professionista, sempre con la pistola mitragliatrice puntata alla nuca, gli si chiede, in questa condizione di totale “libertà” d’espressione d’esser pure indovino e di fare previsioni attendibili in più settori delle scienze, altrimenti rischia lui di pagare le sanzioni che verranno impartite al condominio. </em></p>
<p><em>Il professionista nella sua piena “libertà” discrezionale dovrà dunque far previsioni nel Campo Energetico e stimare l’andamento del mercato dell’energia, nel Campo Meteoclimatico per stimare l’andamento delle temperature a cui sono legati i consumi energetici, nel Campo dell’Economia per stimare l’andamento dell’economia mondiale e trarne il tasso d’inflazione atteso ecc., il tutto ovviamente “solo” per i prossimi 20 anni, non oltre!!</em></p>
<p><strong>Quale “Libera” scelte potrà mai fare il professionista abilitato nel fare la relazione tecnica che consente la deroga all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini se non quella di NON fare proprio la relazione stessa!</strong></p>
<p><em>A cosa serve una norma che di fatto non si può applicare interamente. Bastava scrivere nella legge “<strong>dura lex, sed lex</strong>” senza prospettare possibilità di deroga difficilmente praticabili pur avendone il diritto.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Ing. Fabrizio SALAMANO<sup>(*)</sup></p>
<p><sup>(*)</sup> <em>Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino</em></p>
<p>scarica qui l&#8217;articolo in pdf: <a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Lettera-APERTA-su-Linee-Guida-CNI-UNI-15459-Valvole-Termostatiche-e-contabilizzazione-del-calore.pdf">Commenti e considerazioni su Linee Guida CNI &#8211; UNI 15459 &#8211; Valvole Termostatiche e contabilizzazione del calore</a></p>
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		<title>Relazione tecnica distacco riscaldamento condominiale centralizzato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ing. Fabrizio SALAMANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 11:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Il distacco dal riscaldamento centralizzato &#8211; L&#8217;articolo 1118 comma 4 del Codice Civile  Relazione tecnica distacco riscaldamento condominiale centralizzato L&#8217;ARTICOLO 1118 COMMA IV DEL CODICE CIVILE PERMETTE LA POSSIBILITA’ DI DISTACCO DALL’IMPIANTO CONDOMINIALE CENTRALIZZATO La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha modificato l&#8217;articolo 1118 comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2> Il distacco dal riscaldamento centralizzato &#8211; L&#8217;articolo 1118 comma 4 del Codice Civile</h2>
<h3> Relazione tecnica distacco riscaldamento condominiale centralizzato</h3>
<h2>L&#8217;ARTICOLO 1118 COMMA IV DEL CODICE CIVILE PERMETTE LA POSSIBILITA’ DI DISTACCO DALL’IMPIANTO CONDOMINIALE CENTRALIZZATO</h2>
<div id="attachment_1964" style="width: 360px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1964" class=" wp-image-1964" title="Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato" alt="Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato.jpg" width="350" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato.jpg 800w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-Tecnica-distacco-riscaldamento-condominiale-centralizzato-286x215.jpg 286w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p id="caption-attachment-1964" class="wp-caption-text">La Relazione Tecnica distacco riscaldamento condominiale centralizzato è necessaria per dimostrare quanto richiesto dalla nuova norma.</p></div>
<p>La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha modificato l&#8217;articolo 1118 comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.</p>
<h2>CONTESTO NORMATIVO PER IL DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONDOMINIALE CENTRALIZZATO</h2>
<p>Prima di inoltrarsi nell’analisi del distacco dall&#8217;impianto centralizzato del riscaldamento condominiale, è utile ed opportuno inquadrare il contesto normativo in cui la nuova disposizione è stata inserita.</p>
<p>La Legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l&#8217;attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell&#8217;energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ha la finalità di migliorare i processi di trasformazione dell&#8217;energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell&#8217;utilizzo dell&#8217;energia a parità di servizio reso e di qualità della vita.</p>
<p>In riferimento agli edifici in condominio esistenti, per perseguire il fine indicato, l&#8217;articolo 26 comma 2 prevedeva, una serie di interventi ritenuti meritevoli per il contenimento dei consumi energetici per la deliberazione dei quali veniva prevista una maggioranza dell’assemblea.</p>
<p>Con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successivamente con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, sempre per il perseguimento degli obbiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto, venivano apporte modifiche sia al D.Lgs. 192/2005, sia all&#8217;articolo 26 comma 2 Legge 10/1991.</p>
<p>Con tali decreti veniva ulteriormente diminuita la maggioranza assembleare necessaria per l&#8217;approvazione degli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento dei consumi energetici.</p>
<p>Sin dal 2006 veniva dunque eliminato ogni riferimento agli interventi previsti nell&#8217;articolo 8, alla cui lettera “g)”, si prevedeva la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari.</p>
<p>A seguito della modifica introdotta, gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico avrebbero potuto godere della maggioranza agevolata solo se supportati da Diagnosi Energetica o da Attestato di Certificazione Energetica.</p>
<p>La diagnosi energetica è la procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale col fine di individuare e quantificare le possibilità di risparmio energetico sotto il profilo costi d’intervento e benefici di risparmio energetico.</p>
<p>L&#8217;articolo 4 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prevede che “nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005, una diagnosi energetica dell&#8217;edificio e dell&#8217;impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell&#8217;edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare”.</p>
<p>La Legge 220/2012 ha previsto interventi sugli edifici e sugli impianti aventi ad oggetto il contenimento dei consumi energetici intervenendo sia sul già citato articolo 26 ai commi 2 e 5 della Legge 10/1991, sia introducendo una maggioranza agevolata per le innovazioni aventi tale obbiettivo all&#8217;articolo 1120 comma 2 (anche se non fondati su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica).</p>
<h2>IL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DOPO L&#8217;ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO</h2>
<p>Assodato che è diritto del condomino di procedere con il distacco dal riscaldamento condominiale centralizzato, la nuova norma indica quali sono le condizioni affinché tale diritto possa essere esercitato:</p>
<p>a) l&#8217;assenza di notevoli squilibri di funzionamento, o</p>
<p>b) l&#8217;assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini.</p>
<p>In presenza anche di uno solo dei casi sopra prospettati, il distacco non può essere effettuato</p>
<p>L&#8217;articolo 1118 comma IV <span style="text-decoration: underline;"><strong>non prevede l&#8217;obbligo di preventiva informazione all&#8217;amministratore o all&#8217;assemblea</strong></span>. Pertanto, sussistendo i requisiti, anche se non provati preventivamente (in base allo stesso principio dell&#8217;articolo 1102 codice civile secondo il quale, sussistendone i requisiti, il condomino può procedere all&#8217;intervento senza preventiva comunicazione o autorizzazione) il condomino potrà distaccarsi.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;amministratore ne sia informato (anche se indirettamente), a tutela del bene e del servizio comune, dovrà attivarsi presso il condomino. Potranno essere legittimamente richieste le prove della sussistenza delle condizioni (sebbene la seconda, al momento, solamente presuntiva).</p>
<div id="attachment_1965" style="width: 490px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1965" class=" wp-image-1965 " alt="relazione tecnica-per-distacco impianto riscaldamento" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato.jpg" width="480" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato.jpg 800w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/09/perizia-relazione-tecnica-per-distacco-impianto-riscaldamento-centralizzato-286x215.jpg 286w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p id="caption-attachment-1965" class="wp-caption-text">Per risparmiare sul riscaldamento occorre avere la possibilità di una piena gestione dello stesso ed il <strong>distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento condominiale centralizzato</strong> permette appunto di risparmiare in moltissimi casi.</p></div>
<p><strong>L&#8217;onere della prova per procedere al distacco dal riscaldamento centralizzato</strong> (anche in un eventuale giudizio atteso l&#8217;articolo 2697 del codice civile il quale prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) spetta al condomino che si vuole distaccare il quale dovrà produrre all&#8217;amministratore (che a questo punto dovrà rimettere la questione all&#8217;assemblea) una perizia che dimostri la sussistenza di entrambe le condizioni.</p>
<p>Sarà l&#8217;assemblea a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e investire della questione l&#8217;Autorità Giudiziaria.</p>
<p>Infatti, se è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla Legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331) deve ritenersi valida quella delibera che vieti il distacco in assenza delle condizioni previste.</p>
<p>La sussistenza delle condizioni è un dato oggettivo (fatto salvo il concetto indeterminato di “notevole”) e, pertanto, nel caso in cui si accertasse, anche successivamente all&#8217;intervento, che uno dei due non è rispettato, il condomino dovrà riallacciarsi (il tutto ovviamente a suo onere).</p>
<p>Per quanto attiene allo “squilibrio termico”, si osservi che l&#8217;obbiettivo dell&#8217;impianto di riscaldamento è quello di raggiungere una temperatura di esercizio sufficientemente omogenea e tale da garantire condizioni di comfort. Il DPR 412/1993 indica tale temperatura in 20 gradi con una tolleranza in eccesso di 2 gradi (articolo 4 comma 1 lettera b). La situazione di equilibrio va non solo raggiunta ma soprattutto mantenuta nel corso di ogni stagione termica con le varie differenze di temperature esterne e diversi assorbimenti delle singole unità abitative. Il predetto punto di equilibrio è difficile da raggiungere e mantenere in assenza di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Il distacco ad opera di uno o più condomini va ad alterare questo delicato equilibrio raggiunto e non è per nulla scontato che possa essere ricostituito. Occorre pertanto valutare caso per caso a seconda dei singoli impianti.</p>
<p>Stante quanto sopra, in tema di “squilibrio” si ritiene sia ancora valido il principio affermato in alcune sentenze della Corte di Cassazione secondo cui “quale squilibrio termico non deve essere intesa la possibile differente temperatura nell&#8217;appartamento distaccato in quanto, in ogni caso, anche senza distaccarsi il proprietario potrebbe sempre semplicemente chiudere i propri radiatori. Se così non fosse, quel distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell&#8217;ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un&#8217;altra unità immobiliare, per cui il distacco dall&#8217;impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve essere considerato irrilevante (Cassazione Civile, Sez. II, 27.05.2011 n. 11857)”.</p>
<p>L&#8217;aggettivo “notevole” lascia indeterminato il limite della condizione.</p>
<p>Viene lasciato caso per caso l&#8217;individuazione del limite in riferimento all&#8217;edificio ed all&#8217;impianto.</p>
<p>Deve quindi ritenersi ammesso lo squilibrio lieve. Sarà poi la giurisprudenza a dover precisare se per “notevole” si deve intendere il limite ultimo per il corretto funzionamento senza che sia necessario intervenire sull&#8217;impianto.</p>
<p>Se lo squilibrio può non essere “notevole” con un distacco o due, potrebbe quasi sicuramente esserlo al terzo o al quarto (dipendendo dal numero delle unità servite), posto che l&#8217;impianto è stato dimensionato e progettato per servire un determinato numero di unità immobiliari e distribuire una determinata quantità di fluido termovettore. Pertanto i primi condomini potranno distaccarsi, mentre quelli successivi, incorrendo nel divieto, dovranno astenersene.</p>
<p>Vi è quindi una disparità di trattamento tra i condomini in quanto prevarranno i primi che si distaccheranno.</p>
<h2> ASSENZA DI AGGRAVIO DI SPESA A SEGUITO DEL DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO</h2>
<p>L&#8217;esame della seconda condizione prevista per poter procedere con il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato (l&#8217;assenza di aggravio di spesa per i condomini) va fatto considerando che la norma dice che in caso di distacco “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”.</p>
<p>La giurisprudenza precedente alla nuova Riforma prevedeva che colui che si distaccava dall’impianto di riscaldamento centralizzato era comunque tenuto a partecipare alle spese di gestione dell&#8217;impianto se il suo distacco non si comportava anche una diminuzione degli oneri del servizio (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331). In questo senso la Cassazione aveva deciso che “in caso di distacco dal riscaldamento centralizzato, costituisce aggravio di spesa per gli altri condomini il fatto che sia rimasta invariata la quantità di carburante utilizzata dall&#8217;impianto condominiale in quanto, non essendovi un risparmio di consumo energetico, dovevano ripartire tra loro il medesimo esborso in precedenza condiviso pro quota anche dal condomino che si è distaccato, subendo così singolarmente un aggravio di spese per la fornitura dei carburante” (Cassazione Civile, Sez. II 29.11.2011, n. 25354).</p>
<p>La nuova disposizione di legge al contrario si è svincolata dal concetto previsto dalla pregressa giurisprudenza, in merito alle spese a carico del condomino che si distacca dall’impianto centralizzato, facendo una elencazione tassativa in tre punti su cosa rientra nelle spese a carico di chi si distacca.</p>
<p>Occorre quindi esaminare quali sono le singole voci di spesa, previste dalla nuova norma, che il condomino distaccatosi è tenuto a sopportare.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong> 1 )La “manutenzione straordinaria”.</strong></span></p>
<p>La norma certamente applicabile, per capire cosa si può intendere per “manutenzione straordinaria” dell’impianto è il DPR 412/1993 il quale da la definizione di questa voce all&#8217;articolo 1 lettera i): “per «manutenzione straordinaria dell&#8217;impianto termico», si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell&#8217;impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell&#8217;impianto termico”, tale definizione è anche praticamente identica a quella prevista dall&#8217;allegato A n. 21 del D. Lgs. 192/2005. Dunque nel caso il condominio decida di procedere a tali lavori il condomino che si è distaccato è tenuto a partecipare alle spese sempre ovviamente pro quota millesimale.</p>
<p><strong>2) La “conservazione”.</strong></p>
<p>In Giurisprudenza, non esiste una definizione chiara e precisa di tale voce. Ci si può tuttavia riferire all&#8217;articolo 1104 del codice civile, in cui si ha che le spese per la conservazione sono legate all&#8217;integrità del bene e riguardano i costi per la conservazione in senso stretto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le riparazioni, che si riferiscono all&#8217;utilità oggettiva del bene (Cassazione Civile, Sez. II, 25.03.2004 n 5975).</p>
<p>Si tratta dunque di spese su aspetti più ampi rispetto alla semplice manutenzione ordinaria che, però deve intendersi ricompresa. E’ utile poi la definizione che da il DPR 412/1993 all&#8217;articolo 1 lettera h): “per «manutenzione ordinaria dell&#8217;impianto termico», si intendono le operazioni specificamente previste nei libretti d&#8217;uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l&#8217;impiego di attrezzature e di materiali di consumo d&#8217;uso corrente”.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>3) La “messa a norma”</strong></span></p>
<p>Per messa a norma dell’impianto di riscaldamento si devono intendere tutti quegli interventi sull&#8217;impianto termico stabiliti da obblighi di legge.</p>
<p>Restano dunque escluse tutte le spese per il godimento del bene.</p>
<p>Il comma IV dell&#8217;articolo 1118 codice civile include nella contribuzione dei distaccati solo le spese riferite alla conservazione (sia essa straordinaria o ordinaria) degli impianti.</p>
<p>Vi sono tuttavia alcune spese riferite al godimento che il legislatore del 2012 non ha considerato ma che, indirettamente, erano invece comprese nelle voci di spesa cui erano tenuti i distaccati sulla base della giurisprudenza pre-riforma quali, ad esempio, l&#8217;energia elettrica necessaria per la produzione e la distribuzione del calore e l&#8217;energia prodotta e non utilizzata consistente nella spesa per il consumo involontario di energia termica utile (calore perso principalmente nel sistema di distribuzione fino al punto di distacco delle tubazioni).</p>
<p>Vi sono anche altre voci diverse dagli interventi sugli impianti che il legislatore non ha considerato tra le spese quale, ad esempio, il terzo responsabile, cioè la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell&#8217;esercizio, della manutenzione e dell&#8217;adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Trattasi di figura diversa dal manutentore (che in alcuni casi può anche coincidere). Tale voce non attiene necessariamente al godimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>RELAZIONE TECNICA DISTACCO RISCALDAMENTO CONDOMINIALE CENTRALIZZATO</strong></h2>
<p>La <strong>Relazione Tecnica per il distacco dal riscaldamento condominiale centralizzato</strong> serve al condomino che intende distaccarsi per valutare e dimostrare che non vi sono impedimenti di carattere tecnico impiantistico al distacco e che il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato non comporta alcun “notevole” squilibrio all’impianto di riscaldamento condominiale.</p>
<p>La relazione dimostrerà anche l’assenza di aggravio di spese per il condominio.</p>
<h2>e&#8230;SE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE NON E’ D’ACCORDO CON IL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE</h2>
<p>L’assenza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini può essere dunque dimostrata</p>
<p>tramite la relazione d’un tecnico specializzato che spieghi, tecnicamente ed esaustivamente, perché</p>
<p>dal distacco non possano derivare simili inconvenienti.</p>
<div id="attachment_1634" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1634" class="size-medium wp-image-1634" alt="PERIZIA distacco da impainto di riscaldamento condominiale" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-286x215.jpg 286w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1634" class="wp-caption-text">Il distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale è possibile solo dopo aver fatto una perizia tecnica sulle eventuali interferenze di funzionamento dell&#8217;impianto generale.</p></div>
<p>Che cosa accade se nonostante tale dimostrazione l’assemblea condominiale delibera di non autorizzare il</p>
<p>distacco?</p>
<p>La risposta la si può trovare nella sentenza della Cassazione n. 6481 che ha affermato che il condomino può legittimamente rinunziare all&#8217;uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall&#8217;impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell&#8217;impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. n. 7518 del 2006; Cass. 5974 del 2004; Cass. n. 8924 del 2001) .</p>
<p>La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è affetta da nullità e non da annullabilità, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass., S.U., n. 4806 del 2005)&#8221; (Cass. 22 marzo 2011 n. 6481). In sostanza di fronte ad un immotivato diniego il condomino interessato potrà impugnare la delibera in ogni momento per fare valere il proprio diritto al distacco.</p>
<p>Potrebbe capitare, però, che il regolamento condominiale contenga delle disposizioni diverse, che disciplinano in maniera specifica gli oneri da pagare in caso di distacco.</p>
<p>Se vuoi una consulenza per procedere al <strong><a title="distacco riscaldamento perizia e relazione tecnica" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/distacco-da-riscaldamento-centralizzato-perizia-relazione/">distacco dal riscaldamento</a> condominiale centralizzato</strong>  in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Valle d&#8217;Aosta, Liguria&#8230;</p>
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<p style="text-align: center;">by [googleplusauthor]</p>
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