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	<title>▷News ▷ &#187; SOS Casa Check UP</title>
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	<description>Consulenza Tecnica per la risoluzione delle Patologie Edilizie e per la Riqualificazione degli edifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2020 08:11:35 +0000</lastBuildDate>
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	<title>▷News ▷ &#187; SOS Casa Check UP</title>
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		<title>Detrazioni Fiscali al 110% Ecobonus 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Arch. Paola SEGATTINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 08:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
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		<category><![CDATA[Riqualificazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sismabonusd]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ecobonus e Sismabonus al 110% nel Decreto Maggio 2020 Detrazioni Fiscali al 110%: come ristrutturare casa gratis, col nuovo decreto Ecobonus e Sismabonus al 110% potrà essere una realtà vediamo come. Entro questa settimana il governo dovrebbe chiudere il così detto Decreto Maggio che prevede Sismabonus ed Ecobonus per ristrutturazioni al 110%, cioè una serie di detrazioni del 110% per le opere e gli impianti di ristrutturazione volti al risparmio energetico e alla tutela ambientale degli edifici. Tali misure sono volte a sostenere, in questo difficile periodo di grave crisi economica e sociale, l’economia messa in ginocchio dall&#8217;emergenza Covid-19. Quali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sos-casa-check-up.it/detrazioni-fiscali-al-110-ecobonus-2020/">Detrazioni Fiscali al 110% Ecobonus 2020</a> sembra essere il primo su <a href="https://sos-casa-check-up.it">SOS Casa Check UP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Ecobonus e Sismabonus al 110% nel Decreto Maggio 2020</h2>
<p><strong>Detrazioni Fiscali al 110%: come ristrutturare casa gratis</strong>, col nuovo decreto Ecobonus e Sismabonus al 110% potrà essere una realtà vediamo come.</p>
<p>Entro questa settimana il governo dovrebbe chiudere il così detto Decreto Maggio che prevede Sismabonus ed Ecobonus per ristrutturazioni al 110%, cioè una serie di detrazioni del 110% per le opere e gli impianti di ristrutturazione volti al risparmio energetico e alla tutela ambientale degli edifici.</p>
<p>Tali misure sono volte a sostenere, in questo difficile periodo di grave crisi economica e sociale, l’economia messa in ginocchio dall&#8217;emergenza Covid-19.</p>
<p>Quali lavori riguarda il Bonus al 110%?</p>
<p>Il Bonus 110% riguarderà i lavori realizzati in una casa di proprietà volti al risparmio energetico e all&#8217;adeguamento antisismico.</p>
<div id="attachment_3027" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3027" class="size-medium wp-image-3027" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/ristrutturazioni-gratis-detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-300x225.jpg" alt="Detrazioni Fiscali al 110% ecobonus 2020 sismabonus" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/ristrutturazioni-gratis-detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/ristrutturazioni-gratis-detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-400x300.jpg 400w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/ristrutturazioni-gratis-detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-3027" class="wp-caption-text">Nelle Detrazioni Fiscali al 110% rientrano le ristrutturazioni, ma con alcune condizioni.</p></div>
<p>Quindi Ecobonus e Sismabonus passano da un’aliquota del 65% e 50% attuali ad un’aliquota del 110% ed è previsto un Super bonus anche per restaurare le facciate.</p>
<p>“Inoltre, se congiuntamente ad un’opera strutturale di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici, la famiglia vorrà svolgere altri lavori di riqualificazione energetica, restaurare la facciate esterna dell’edificio o installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica tutti i lavori riceveranno una <strong>detrazione fiscale pari al 110%</strong>”.</p>
<p>Secondo quanto affermato dal Governo “Inoltre, se congiuntamente ad un&#8217;opera strutturale di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici, la famiglia vorrà svolgere altri lavori di riqualificazione energetica, restaurare la facciate esterna dell&#8217;edificio o installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, tutti i lavori riceveranno una detrazione pari al 110%&#8221;.</p>
<h2>Ristrutturare a costo zero con la cessione del credito d’imposta</h2>
<p>Il decreto inoltre prevede la possibilità per le famiglie di effettuare interventi nelle proprie case a costo zero, grazie a un credito d’imposta del 110% alle imprese che eseguiranno i lavori.</p>
<p>Sarà perciò possibile realizzare lavori di ristrutturazione semplicemente <strong>vendendo la detrazione fiscale all’impresa che realizza i lavori</strong> senza tirare fuori soldi.</p>
<p>In particolare la nota specifica: “se una famiglia effettuerà lavori sulla propria abitazione che ricadono all&#8217;interno degli interventi sopra elencati per un importo pari a 1000 euro, riceverà al momento della dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% del costo dei lavori (in questo caso quindi 1100 euro), che potrà usare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Mettendo in sicurezza il proprio edificio da un punto di vista sismico, ad esempio, con dei lavori di un valore complessivo pari a 1000 euro, si riceverà dallo Stato una detrazione pari a 1100 euro”.</p>
<h2>Imprese e credito d’imposta: le novità</h2>
<div id="attachment_3028" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3028" class="size-medium wp-image-3028" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-300x225.jpg" alt="Detrazioni Fiscali 2020" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020-400x300.jpg 400w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/detrazioni-fiscali110-ecobonus-2020.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-3028" class="wp-caption-text">La Detrazione Fiscale al 110% riguarda anche gli impianti solari e gli accumulatori solari</p></div>
<p>Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta, ceduto da chi ha commissionato i lavori tramite sconto in fattura in compensazione <strong>in cinque quote annuali</strong> oppure in alternativa potranno cederlo a terzi per ottenere subito la liquidità necessaria.</p>
<p>Il decreto quindi dovrebbe modificare anche le norme riguardanti la cedibilità delle detrazioni, permettendo sia la cessione agli istituti bancari, prima vietata, sia un numero di passaggi superiore alle due cessioni, l’obiettivo del governo è di dar sì che “l’impresa non si trovi mai senza la liquidità necessaria a coprire i propri costi, e che quindi possa cedere il più velocemente possibile e ad un prezzo sostenibile (comunque non inferiore al 100% del valore della fattura) il credito a banche o a grandi imprese”.</p>
<h2>Detrazioni fiscali al 110% per lavori fino al 31 dicembre 2021</h2>
<p>La bozza del Decreto Maggio prevede “di<strong> incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico</strong>, installazione di impianti fotovoltaici con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021″.</p>
<h2>Per le famiglie: maxi detrazione al 110% o sconto del 100% sulla fattura</h2>
<div id="attachment_3029" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3029" class="wp-image-3029 size-medium" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/consulenza-architetto-detrazioni-fiscali-2020-al110-300x225.jpg" alt="Consulenza Architetto per Detrazioni Fiscali 2020" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/consulenza-architetto-detrazioni-fiscali-2020-al110-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/consulenza-architetto-detrazioni-fiscali-2020-al110-400x300.jpg 400w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2020/05/consulenza-architetto-detrazioni-fiscali-2020-al110.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-3029" class="wp-caption-text">Meglio affidarsi alla Consulenza di un Architetto Detrazioni Fiscali al 110%</p></div>
<p>Quindi le possibili opzioni per le famiglie che desiderano ristrutturare casa, previste nella bozza del nuovo decreto sono 3:</p>
<ul>
<li>anticipare la spesa per i lavori e recuperarla, grazie alla <strong>maxi detrazione fiscale al 110%</strong>, i<strong>n rate per 5 anni</strong>;</li>
<li><strong>cedere il credito d’imposta all’impresa</strong>, quindi ottenere lo <strong>sconto del 100%</strong> sulla fattura senza dover tirare fuori soldi. L’impresa, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione sul pagamento delle imposte o cederlo a terzi;</li>
<li>anticipare la spesa per i lavori, con successiva <strong>cessione del credito d’imposta alla banca</strong> o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta.</li>
</ul>
<p>Se ti servono maggiori informazioni senza impegno non esitare a contattarci potremmo poi valutare una <a href="https://consulenzatecnicadiparte.it/lavori-ristrutturazione-fatti-male/">Consulenza Tecnica</a> per redigere un progetto per gli interventi che possono rientrare nelle Detrazioni Fiscali al 110% ed <a href="https://www.sos-casa-check-up.it/lavori-non-eseguiti-a-regola-darte/">evitare che i lavori siano fatti male</a>.</p>
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		<title>Linee Guida del CNI su: Obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione soscasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 15:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[distacco riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[valvole termostatiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’OBBLIGO DELL’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI NEI CONDOMINI E LE  “LIBERE” SCELTE DEL “POVERO” PROFESSIONISTA  Molti italiani, solo perché condomini, sono stati costretti a seguire le vicende alterne, che durano tutt&#8217;oggi, del Decreto Legislativo. n. 102/2014, quello per intenderci che ha reso obbligatorio l’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini, ed io, che pensavo di non esser costretto a seguire tale obbligo perché non abito in condominio, me ne sono dovuto comunque occupare per professione e perché ho ricevuto numerosissime richieste su come si potesse derogare a quell&#8217;imposizione, cercando di passare da quelle porte aperte che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sos-casa-check-up.it/linee-guida-del-cni-obbligo-installazione-valvole-termostatiche-contabilizzatori/">Linee Guida del CNI su: Obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori</a> sembra essere il primo su <a href="https://sos-casa-check-up.it">SOS Casa Check UP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>L’OBBLIGO DELL’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI NEI CONDOMINI E LE  “LIBERE” SCELTE DEL “POVERO” PROFESSIONISTA</h2>
<p><strong><em> </em></strong><em>Molti italiani, solo perché condomini, sono stati costretti a seguire le vicende alterne, che durano tutt&#8217;oggi, del <strong>Decreto Legislativo. n. 102/2014</strong>, quello per intenderci <strong><u>che ha reso obbligatorio l’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini</u></strong>, ed io, che pensavo di non esser costretto a seguire tale obbligo perché non abito in condominio, me ne sono dovuto comunque occupare per professione e perché ho ricevuto numerosissime richieste su come si potesse <strong>derogare a </strong><b>quell&#8217;imposizione</b>, cercando di passare da quelle porte aperte che il decreto nel tempo, apparentemente, ha sempre lasciato aperte.</em></p>
<p><em>Il D.lgs. 102/2014 è in realtà una sorta di matrioska russa, che al suo interno contiene norme UNI che a loro volta ne richiamano altre, ma non è finita qui perché negli anni trascorsi dal 2014, non solo il decreto è stato più volte cambiato, ma anche le stesse norme a cui esso fa riferimento sono cambiate, senza che il decreto cambiasse in conseguenza e coerenza.</em></p>
<p><em>Molti penseranno che questa sia una cosa normale per ogni legge d’Italia; e questo è in parte vero, ma che sia normale in senso assoluto ho dei dubbi.</em></p>
<p><em>Ma torniamo a noi, <strong><u>la legge impone dunque l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini salvo che vi siano impedimenti tecnici o non convenienza economica,</u></strong> da valutarsi non a capocchia,ma secondo una precisa norma UNI (UNI 15459).</em></p>
<p><em>In sostanza dice che <strong><u>se non puoi installare valvole termostatiche e contabilizzatori</u></strong>, <strong><u>lo devi dimostrare con una relazione tecnica</u></strong> di un professionista abilitato (che se ne assume le conseguenti responsabilità, ma questo la legge ovviamente non lo dice ma lo sottintende).</em></p>
<div id="attachment_2820" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2820" class="wp-image-2820 size-medium" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-300x225.jpg" alt="Valvole Termostatice e linee Guida CNI" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-38x29.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-287x215.jpg 287w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-119x89.jpg 119w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-570x428.jpg 570w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-701x526.jpg 701w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459-140x105.jpg 140w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-obbligo-valvole-termostaticheUNI15459.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-2820" class="wp-caption-text">Con le nuove e linee Guida CNI sulle modalità di stesura della relazione tecnica ai sensi della UNI 15459 cade definitivamente la possibilità di derogare all&#8217;obbligo d&#8217;installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori.</p></div>
<p><strong><em><u>Se non vi sono impedimenti tecnici, ma si ha il sospetto che l’intervento non sia economicamente sostenibile</u></em></strong><em>, <strong><u>lo si deve dimostrare, ovviamente sempre con una relazione tecnica</u></strong> di un professionista abilitato, che però non deve ragionare liberamente con la sua testa, ma deve seguire per correttezza ed uniformità le Norme UNI ed in particolare la UNI 15459.</em></p>
<p><em>Si tenga presente che l’obbligo di seguire tale norma è stato introdotto solo D. LGS N. 141/2016 del 18/07/2016, quando tutti o erano in vacanza o ci stavano per andare.</em></p>
<p><em>Ma non è finta qui, infatti la norma UNI 15459 non è una norma specifica per la contabilizzazione del calore, ma è fatta più in generale per stimare la convenienza degli interventi economici e valutarne costi benefici, ovvero il VAN (Valore Attuale Netto), ma non voglio entrare nel tecnico, dunque l’adattamento a tale situazione è lasciata alla “libera” interpretazione del professionista, “libera” si fa per dire in quanto comunque vincolata ai criteri contenuti nella norma stessa. </em></p>
<p><em>Come dicevo non è ancora finita, infatti il 23 dicembre 2016 sono uscite le linee guida interpretative del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), si tenga presente che l’obbligo di installazione era fissato, come per gli anni passati (poi sempre rinviato), entro e non oltre il 31/12/2016. </em></p>
<p><em>Dunque, anche qui in concomitanza delle vacanze, alla pre vigilia di Natale, viene chiarito, da un ente certamente autorevole, come debbano esser fatti i conti descritti dalla norma UNI 15459 nel caso in cui si applichi all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini.</em></p>
<p><em>Essendo il periodo vacanziero nessuno si preoccupa di diffondere tali linee guida che cominciano a circolare on line solo dai primi giorni del 2017, ma nel frattempo c’è stata l’ennesima proroga, questa volta però solo di 6 mesi.</em></p>
<h2><strong><em>LE LINEE GUIDA DEL CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) </em></strong><strong><em>NELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER L&#8217;INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE</em></strong></h2>
<p><strong><em><u>Ma cosa diranno mai queste fantomatiche line guida in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore del CNI</u></em></strong><em>? Ora non voglio certamente qui entrare nei dettagli tecnici, ma per chi non avrà voglia di leggerle e forse non saranno pochi, riassumo semplicemente alcuni concetti:</em></p>
<p><em>Premetto che per fare i calcoli il povero “professionista abilitato”, ed io essendo un ingegnere ahimè lo sono, può o deve fare la scelta di parecchi parametri e valori da utilizzarsi nel caso specifico, a volte si sceglie tra valori minimi e massimi, a volte in letteratura, a volte per prassi ecc. Le line guida dovrebbero proprio dare l’indicazione di quali parametri di calcolo utilizzare.</em></p>
<p><em>Faccio solo un esempio per capire meglio: è necessario stabilire preliminarmente su quanti anni valutare la convenienza economica dell’intervento. </em></p>
<p><em>Nello specifico la Norma UNI non dice quanto durano le valvole termostatiche ed i contabilizzatori, ma cita che i componenti di integrazione degli impianti hanno un tempo di vita atteso pari a 20 anni, ma non si esprime direttamente su quei due componenti (valvole e contabilizzatori). Le linee guida che dovrebbero aiutarci e dicono di usare  20 anni, ma anche che sono comunque accettabili temporalità diverse in funzione dello specifico caso analizzato, rimandando così alla “libera” scelta del professionista che però viene subito avvertito: <strong>ATTENZIONE</strong> <strong><u>se si usa un numero di anni inferiore:</u></strong> L’assunzione di limiti temporali inferiori a quelli indicati dalla <strong>UNI EN 15459</strong>, il cui esito si configuri con la dichiarata “non efficienza in termini di costi” dell’investimento, <strong><u>potrebbe essere oggetto di contestazione e considerata finalizzata all’elusione degli obblighi di legge</u></strong>. E questo vale per tutte le “libertà” di scelta del professionista che può fare sui vari parametri da utilizzarsi nei calcoli.</em></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Se una particolare scelta è già contenuta nelle linee guida del CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quale <em>povero “professionista abilitato” potrà mai fare una scelta diversa in merito ad un particolare parametro senza il timore che gli venga contestato poi da qualcuno?  </em></strong><em><span style="color: #000000;">Oltretutto considerando i vari avvertimenti che si ripetono più volte nelle stesse lin</span></em><em><span style="color: #000000;">ee guida del CNI: ATTENZIONE sei &#8220;libero&#8221; di fare le scelte che vuoi, ma se non fai così sarai accusato di istigazione all&#8217;elusione degli obblighi di legge.</span></em></span></p>
<p><em> </em></p>
<h2><strong><em>LE LIBERE SCELTE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA</em></strong></h2>
<p><em>In merito alla “<strong>libera scelta</strong>” del professionista, che non vuole essere un “facilitatore dell’elusione degli obblighi di legge” è bene evidenziare che <strong>sono confermate sanzioni da 500 a 2.500 euro per singolo condòmino</strong> nel caso in cui non si ottemperi alla installazione nei termini previsti dalla legge. <strong><u>Le line guida del CNI riportano: “Si è pertanto dell’avviso che relazioni non sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico possano essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto, con l’irrogazione di sanzione amministrativa a tutti i condòmini</u></strong> che potranno avere tutte le ragioni per rivalersi nei confronti del professionista”. E qui mi permetto di rilevare una piccola dimenticanza delle linee guida, hanno dimenticato di scrivere “<strong>povero</strong>” professionista.</em></p>
<div id="attachment_2819" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2819" class="wp-image-2819 size-medium" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-300x225.jpg" alt="Linee guida CNI obbligo valvole e contabilizatori" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-38x29.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-287x215.jpg 287w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-119x89.jpg 119w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-570x428.jpg 570w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-701x526.jpg 701w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche-140x105.jpg 140w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guidadel-CNI-deroga-obbligo-valvole-termostatiche.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-2819" class="wp-caption-text">Con l&#8217;uscita delle &#8220;Linee guida del CNI&#8221; sull&#8217;obbligo valvole e contabilizzatori</p></div>
<p><strong><em>Un condominio di 100 appartamenti rischia una multa da 500.000 € a 2.500.000 €, professionista per la sua perizia potrà chiedere dai 1.000 € ai 2.500 € quindi rischia di doversi sobbarcare un costo che va dalle 500 alle 1.000 volte di quanto verosimilmente può percepire.</em></strong></p>
<p><strong><em>Il Professionista quanto potrà mai essere libero e sereno nelle sue valutazioni lavora con una pistola mitragliatrice puntata alla testa e caricata di multe da 500 €.</em></strong></p>
<p><em>Dall’iniziale scetticismo nel redigere questi tipi di relazioni tecniche, mi ero lasciato persuadere dalla convinzione che la norma fosse sbagliata sin dalla sua impostazione originaria, ovvero che non si potesse imporre di efficientare gli edifici imponendo l’installazione di uno o più componenti senza aver fatto prima <strong>un’accurata diagnosi energetica del condominio</strong>, <strong>ovvero senza prima aver individuato quali sono i possibili interventi per quel singolo condominio e poi scegliere tra questi</strong> (anche applicando la UNI 15459) quali potevano dare risparmi maggiori.</em></p>
<p><em>Molti, se non tutti i condomini in cui mi sono recato, sono privi di un’adeguata coibentazione dei tubi, non hanno sistemi di energia rinnovabile, ecc., fattori che hanno una notevole incidenza sui consumi e costerebbero assai meno di mettere le valvole con risultaTI certamente migliori anche sotto il profilo dei risparmi energetici. I</em><em>n seguito, prima dell’uscita delle linee guida, forse più per senso civico che per conveniva professionale, ho pensato che si potesse provare a fare una relazione che certificasse la derogabilità dell’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, ma a seguito dell’uscita delle linee guida mi son dovuto ricredere.</em></p>
<p><strong><em><u>I margini per discernere se c’era convenienza o meno nell’installazione erano spesso limitati e legati a delle scelte fatte sui dati di input ovvero durata di vita dei componenti, tasso d’inflazione atteso per quel periodo, tasso di crescita del costo dell’energia, risparmio atteso dall&#8217;installazione delle valvole e contabilizzatori, ecc. </u></em></strong></p>
<p><em>Dunque al “povero” professionista, sempre con la pistola mitragliatrice puntata alla nuca, gli si chiede, in questa condizione di totale “libertà” d’espressione d’esser pure indovino e di fare previsioni attendibili in più settori delle scienze, altrimenti rischia lui di pagare le sanzioni che verranno impartite al condominio. </em></p>
<p><em>Il professionista nella sua piena “libertà” discrezionale dovrà dunque far previsioni nel Campo Energetico e stimare l’andamento del mercato dell’energia, nel Campo Meteoclimatico per stimare l’andamento delle temperature a cui sono legati i consumi energetici, nel Campo dell’Economia per stimare l’andamento dell’economia mondiale e trarne il tasso d’inflazione atteso ecc., il tutto ovviamente “solo” per i prossimi 20 anni, non oltre!!</em></p>
<p><strong>Quale “Libera” scelte potrà mai fare il professionista abilitato nel fare la relazione tecnica che consente la deroga all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori nei condomini se non quella di NON fare proprio la relazione stessa!</strong></p>
<p><em>A cosa serve una norma che di fatto non si può applicare interamente. Bastava scrivere nella legge “<strong>dura lex, sed lex</strong>” senza prospettare possibilità di deroga difficilmente praticabili pur avendone il diritto.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Ing. Fabrizio SALAMANO<sup>(*)</sup></p>
<p><sup>(*)</sup> <em>Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino</em></p>
<p>scarica qui l&#8217;articolo in pdf: <a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2017/01/Lettera-APERTA-su-Linee-Guida-CNI-UNI-15459-Valvole-Termostatiche-e-contabilizzazione-del-calore.pdf">Commenti e considerazioni su Linee Guida CNI &#8211; UNI 15459 &#8211; Valvole Termostatiche e contabilizzazione del calore</a></p>
<p><iframe src="https://www.lastampa.it/modulo/slideshow/jsp/video_embed.jsp?u=4b1cc702-c37d-11e6-8f9f-f72bb85902f9&amp;w=700&amp;h=394" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe></p>
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		<title>Scarico a tetto obbligatorio dal 1 settembre 2013</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione soscasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 11:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[caldaia condensazione]]></category>
		<category><![CDATA[Legge n. 90/2013]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di scaricare a tetto]]></category>
		<category><![CDATA[relazione asseverata scarico tetto]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare i fumi a parete]]></category>
		<category><![CDATA[Scarico a tetto obbligatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge n. 90/2013 &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia per la definizione delle procedure d&#8217;infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche&#8217; altre disposizioni in materia di coesione sociale&#8221;, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha determinato nuove disposizioni circa l&#8217;evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. SCARICO A TETTO OBBLIGATORIO ANCHE PER LE CALDAIE A CONDENSAZIONE Mentre nel periodo che va dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, era sufficiente per legge installare una caldaia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://sos-casa-check-up.it/scarico-tetto-obbligatorio/">Scarico a tetto obbligatorio dal 1 settembre 2013</a> sembra essere il primo su <a href="https://sos-casa-check-up.it">SOS Casa Check UP</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 90/2013 &#8220;<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,sulla prestazione energetica nell&#8217;edilizia per la definizione delle procedure d&#8217;infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche&#8217; altre disposizioni in materia di coesione sociale&#8221;, </em>entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha determinato <strong>nuove disposizioni circa l&#8217;evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.</strong></p>
<div id="attachment_2050" style="width: 250px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2050" class=" wp-image-2050  " title="scarico caldaia tetto" alt="scarico caldaia tetto" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-300x236.jpg" width="240" height="189" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-300x236.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-148x116.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-31x24.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-38x29.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto-272x215.jpg 272w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-caldaia-tetto.jpg 318w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></a><p id="caption-attachment-2050" class="wp-caption-text">Scarico a tetto obbligatorio anche per villette e unifamigliari</p></div>
<h2>SCARICO A TETTO OBBLIGATORIO ANCHE PER LE CALDAIE A CONDENSAZIONE</h2>
<p>Mentre nel periodo che va dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, era sufficiente per legge installare una <strong>caldaia a condensazione</strong> per poter scaricare i fumi a parete (per l&#8217;installazione delle altre tipologie di impianti termici c&#8217;era l&#8217;obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell&#8217;edificio) la nuova normativa stabilisce che gli impianti termici installati successivamente al<strong> 31 agosto 2013</strong> debbano essere<strong> collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell&#8217;edificio </strong>alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.</p>
<div id="attachment_2047" style="width: 216px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2047" class="wp-image-2047 " title="Legge 90 2013" alt="Legge 90 2013" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013.jpg" width="206" height="228" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013.jpg 229w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013-133x148.jpg 133w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013-28x31.jpg 28w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013-34x38.jpg 34w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/Legge-90-2013-194x215.jpg 194w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a><p id="caption-attachment-2047" class="wp-caption-text">Scarico a tetto obbligatorio dal 1 settembre 2013 per tutte le caldaie</p></div>
<p>Nel l&#8217;art. 17-bis &#8220;<em>Re</em><em>quisiti degli impianti termici</em>&#8220;, al comma 9 bis, la Legge 3 agosto 2013, n. 909 stabilisce però che vi siano delle deroghe a questa prescrizione nei seguenti casi:</p>
<p><em>a) quando si procede, anche nell&#8217;ambito di una riqualificazione energetica dell&#8217;impianto termico, alla <strong>sostituzione di generatori di calore individuali</strong> che risultano <strong>installati in data antecedente</strong> a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;</em></p>
<p><em><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">b) l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di cui al comma 9 risulta </span>incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell&#8217;intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; </em></p>
<p><em>c) il progettista attesta e assevera l&#8217;impossibilita&#8217; tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.</em></p>
<h2>NOVITA&#8217; E DEROGHE DELLA n. 90/2013 SULL&#8217;EVACUAZIONE DEI FUMI</h2>
<div id="attachment_2048" style="width: 193px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2048" class=" wp-image-2048  " title="scarico sul tetto" alt="scarico sul tetto" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-203x300.jpg" width="183" height="270" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-203x300.jpg 203w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-100x148.jpg 100w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-21x31.jpg 21w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-25x38.jpg 25w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto-145x215.jpg 145w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/10/scarico-sul-tetto.jpg 248w" sizes="(max-width: 183px) 100vw, 183px" /></a><p id="caption-attachment-2048" class="wp-caption-text">Scarico a tetto obbligatorio ma con deroghe</p></div>
<p>Riassumendo quindi le novità riguardano  l&#8217;<strong>obbligo di scaricare a tetto</strong> esteso a <strong>tutte le tipologie di edifici</strong> (e non più solo a quelli costituiti da più unità immobiliari ) e a <strong>tutte le caldaie</strong>, anche a quelle a condensazione, mentre si può ancora scaricare a parte se, e solo se:</p>
<p>&#8211; si va a sostituire l&#8217;impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;</p>
<p>&#8211; lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;</p>
<p>&#8211; si dimostra, con un&#8217;<strong>asseverazione del progettista</strong>, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto.</p>
<p>La deroga è attuabile solo se si hanno impianti di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).</p>
<p>Se non puoi realizzare lo scarico a tetto come previsto dalla nuova normativa e ti serve l&#8217;<strong>asseverazione di un tecnico</strong> per la tua caldaia in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Valle d&#8217;Aosta, Liguria&#8230;</p>
<p><a title="Contattaci" href="https://www.sos-casa-check-up.it/contattaci/">CONTATTACI</a></p>
<p>by [googleplusauthor]</p>
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		<title>Distacco da impianto riscaldamento centralizzato condominiale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ing. Cinzia SAVOIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[distacco]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento autonomo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come ottenere il distacco da impianto di riscaldamento centralizzato condominiale La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno 2013, ha così modificato l&#8217;Art. 1118 comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Pertanto con la nuova Riforma del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Come ottenere il distacco da impianto di riscaldamento centralizzato condominiale</h2>
<p>La <b><span style="text-decoration: underline;">Legge 11 dicembre 2012 n. 220</span></b>, che entrerà <b>in vigore il prossimo 18 giugno 2013</b>, ha così modificato l&#8217;<i><span style="text-decoration: underline;">Art. 1118 comma IV del Codice Civile</span></i>: <i>“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”</i>.</p>
<p>Pertanto con la nuova Riforma del Condominio è ora possibile, per il singolo proprietario, sganciarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, senza dover chiedere l’approvazione da parte degli altri condomini. Chi vuole effettuare il distacco dal riscaldamento centralizzato non deve chiedere l’approvazione da parte dell’assemblea a patto che:</p>
<p>&#8211;       si assicuri di non<b> provocare notevoli squilibri di funzionamento</b> o in qualche modo <b>aumentare la spesa di riscaldamento per gli altri condomini</b>;</p>
<p>&#8211;       <b>continui a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato</b>, poiché esso costituisce una delle parti comuni condominiali previste dall’<i>Art. 1117 del Codice Civile</i>; il condomino, nonostante non usufruisca del servizio prodotto dall’impianto di riscaldamento centrale, è comproprietario dell’impianto stesso. <span style="text-decoration: underline;">Tale condomino è però escluso dalle spese relative ai consumi</span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1624" style="width: 156px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1624" class="size-full wp-image-1624 " alt="distacco da impianto riscaldamento centralizzato" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato.jpg" width="146" height="146" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato.jpg 146w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato-31x31.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato-38x38.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Distacco-dal-riscaldamento-centralizzato-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 146px) 100vw, 146px" /></a><p id="caption-attachment-1624" class="wp-caption-text">Dal prossimo 18 giugno 2013 il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento</p></div>
<p>Precedentemente alla Riforma, il <strong>distacco da impianto riscaldamento centralizzato condominiale</strong> non era oggetto di una specifica previsione di Legge. La Corte di Cassazione si è tuttavia più volte espressa nel senso che il condomino può legittimamente rinunciare all&#8217;uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall&#8217;impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini. <span style="text-decoration: underline;">La delibera assembleare che, pur in presenza delle condizioni necessarie, respinge la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (<i>Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331</i>)</span>.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;amministratore ne sia informato della volontà di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato del condomino (anche se indirettamente), a tutela del bene e del servizio comune, dovrà attivarsi presso il condomino. Potranno essere legittimamente richieste le prove della sussistenza delle condizioni precedentemente citate. L&#8217;onere della prova spetta al condomino che si vuole distaccare il quale dovrà produrre all&#8217;amministratore (che a questo punto dovrà rimettere la questione all&#8217;assemblea) una <b><i><span style="text-decoration: underline;">PERIZIA TECNICA di VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL CONDOMINIO</span></i> </b>che dimostri la sussistenza di entrambe le condizioni. Sarà l&#8217;assemblea a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e investire della questione l&#8217;Autorità Giudiziaria.</p>
<p>Si noti che il regolamento di condominio (sia esso di produzione assembleare o di origine contrattuale) può vietare il distacco. Infatti l&#8217;<i>Art. 1138 comma IV </i><i>del Codice Civile</i><i> </i>indica quali sono gli articoli in materia di condominio che non possono essere derogati dal regolamento, e tra questi non vi è il <i>comma IV dell&#8217;Art. 1118</i> sopra citato. Ne consegue che il distacco dall&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento potrà essere vietato dal regolamento condominiale.</p>
<h2><strong>Distacco da impianto riscaldamento centralizzato per la REGIONE PIEMONTE:</strong></h2>
<p>Quanto detto fin’ora è quello che succede a livello nazionale, in contrasto però, con le disposizioni della <span style="text-decoration: underline;">Regione Piemonte</span>.</p>
<p>Infatti, la <b><span style="text-decoration: underline;">Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13</span></b>, recante <i>“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell&#8217;edilizia”</i>, prevede, al <i>Capo V</i> sotto la rubrica “integrazioni edilizie”, all&#8217;<i>Art. 19 </i>(Predisposizione a servizi energetici centralizzati) <i>comma 1</i> che <i>“Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere d)</i> (nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti) <i>ed e)</i> (ristrutturazione di impianti termici), <i><span style="text-decoration: underline;">composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore</span>”</i>.</p>
<p>Ai fini della Legislazione Regionale, pertanto, il distacco effettuato ai sensi del (nuovo) <i>Art. 1118 comma IV del Codice Civile</i>, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all&#8217;installazione di un impianto termico individuale viene ad essere definito ristrutturazione di impianto termico che quindi rientra in quanto disposto dal già citato <i>Art. 19 comma 1 della Legge 13/2007</i> con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento in condomini composti da più di quattro unità abitative.</p>
<p>Al fine di chiarire i dubbi, ANACI Regione Piemonte e Valle d&#8217;Aosta (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d&#8217;Aosta) e ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici), hanno rivolto un quesito alla Regione Piemonte al fine di sapere se:</p>
<p>1) la Legge Regionale vieta il distacco dall’impianto termico centralizzato e la successiva installazione di impianto termico autonomo;</p>
<p>2) la Legge Regionale prevale sulla Legge Nazionale;</p>
<p>3) le sanzioni a carico di colui che si distacca.</p>
<p>La Regione Piemonte ha rilasciato il seguente parere in data 27 febbraio 2013 dal quale emerge che:</p>
<p>1) <strong>è vietato il distacco dall&#8217;impianto termico centralizzato con conseguente installazione di impianto termico autonomo</strong>;</p>
<p>2) la Legge Regionale ha potere legislativo in materia data la clausola di cedevolezza del provvedimento statale</p>
<p>3) <strong>per colui che si distacca trova applicazione la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000</strong>.</p>
<div id="attachment_1634" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1634" class="size-medium wp-image-1634 " alt="PERIZIA distacco da impainto di riscaldamento condominiale " src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale-286x215.jpg 286w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/05/Perizia-distacco-da-impianto-di-riscaldamento-centralizzato-condominiale.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1634" class="wp-caption-text">Il distacco dall&#8217;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale è possibile solo dopo aver fatto una perizia tecnica sulle eventuali interferenze di funzionamento dell&#8217;impianto generale.</p></div>
<p>E’ consentita l’installazione o il mantenimento di un impianto termico autonomo solo nel caso di installazione di nuovo impianto termico o ristrutturazione dell’impianto termico di un edificio esistente (con numero di unità abitative superiore a quattro) quando l’edificio non sia dotato di un impianto termico centralizzato oppure non sia tecnicamente possibile il collegamento all&#8217;impianto termico centralizzato per le unità interessate dalla ristrutturazione.</p>
<p>Pertanto per quanto riguarda la Regione Piemonte, a oggi, occorre valutare bene il distacco dall&#8217;impianto termico centralizzato, mentre nelle altre regioni, che non abbiano legiferato in materia in modo più restrittivo rispetto la legge nazionale, i condomini che vogliono distaccarsi dall&#8217;impianto termico centralizzato lo possono fare presentando una <b><i><span style="text-decoration: underline;">PERIZIA TECNICA di VALUTAZIONE DELL’IMPATTO CONDOMINIALE</span></i></b>, redatta da un tecnico esperto, che assicuri di non provocare notevoli squilibri di funzionamento e di non aumentare la spesa di riscaldamento per gli altri condomini.</p>
<p>Il<a title="distacco impianto condominale" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/distacco-da-riscaldamento-centralizzato-perizia-relazione/" target="_blank"><strong> distacco da impianto di riscaldamento centralizzato</strong></a> è certamente possibile in lombardia: milano, varese, como, lecco, monza ; liguria, genova, savona, la spezia, imperia Veneto, verona, vicenza, valle d&#8217;aosta ecc..</p>
<p style="text-align: center;"><a class="bottone" title="Contattaci" href="https://www.sos-casa-check-up.it/contattaci/">CONTATTACI</a></p>
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		<title>CONTO TERMICO: Nuovi incentivi per il risparmio energetico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione soscasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[conto termico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi per il risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha aperto on line la nuova unità web dedicata al “Conto Termico 2013”, contenente tutte le informazioni utile per accedere agli incentivi economici stabiliti dal DM 28/12/12 .[wpdm_file id=6] Il decreto &#8220;Conto Termico&#8221; stabilisce di incentivare economicamente gli interventi di piccole dimensioni per l&#8217;incremento dell&#8217;efficienza energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è in sostanza l’attuazione dell&#8217;articolo 28 del decreto legislativo 28/2011. SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO Potranno richiedere l&#8217;accesso all&#8217;incentivazione del Conto Termico : Amministrazioni pubbliche; Soggetti privati, intesi come persone fisiche; Condomini; Soggetti titolari di reddito di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha aperto on line la nuova unità web dedicata al “<a title="Conto Termico GSE" href="http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx" target="_blank"><strong>Conto Termico 2013</strong></a>”, contenente tutte le informazioni utile per accedere agli incentivi economici stabiliti dal <strong>DM 28/12/12 .[wpdm_file id=6]</strong></p>
<p>Il decreto &#8220;<strong>Conto Termico</strong>&#8221; stabilisce di incentivare economicamente gli interventi di piccole dimensioni per l&#8217;incremento dell&#8217;efficienza energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è in sostanza l’attuazione dell&#8217;articolo 28 del decreto legislativo 28/2011.</p>
<h2>SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO</h2>
<p>Potranno richiedere l&#8217;accesso all&#8217;incentivazione del Conto Termico :</p>
<ul>
<li>Amministrazioni pubbliche;</li>
<li>Soggetti privati, intesi come persone fisiche;</li>
<li>Condomini;</li>
<li>Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario;</li>
<li>Soggetti titolari di reddito di impresa agrario.</li>
</ul>
<div id="attachment_1367" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/conto-termico-incentivi-2013/incentivi-conto-termico/" rel="attachment wp-att-1367"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1367" class="size-medium wp-image-1367" alt="Conto Termico" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico-286x215.jpg 286w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-conto-termico.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1367" class="wp-caption-text">Gli incentivi del Conto Termico sono gestiti dal GSE è possibile finanziare anche le consulenze energetiche per il miglioramento dell&#8217;efficienza.</p></div>
<p>Il GSE ha pertanto predisposto un portale internet dedicato, attraverso il quale gli interessati potranno presentare la richiesta di accesso all&#8217;incentivazione.</p>
<p>Ai fini dell’accesso agli incentivi, il beneficiario dell’incentivo si definisce &#8220;Soggetto Responsabile&#8221; ed è il colui che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi volti al risparmio energetico.</p>
<p>Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo (c.d. “scheda-domanda”) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.</p>
<p>I fondi messi a disposizione sono di 700 milioni di euro per interventi realizzati dai privati e di 200 milioni di euro per interventi realizzati o da realizzare da parte della pubblica amministrazione, non sarà possibile presentare nuove domande di accesso all&#8217;incentivo trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dei limiti stanziati.</p>
<p>L&#8217;assegnazione, l’erogazione e la revoca degli incentivi sarà gestita dal GSE secondo le modalità e le tempistiche specificate in apposite Regole applicative che saranno pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del decreto (3 gennaio 2013).</p>
<p>Gli incentivi saranno erogati dal GSE in rate annuali costanti di durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e previo il rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità descritti nel Decreto.</p>
<h2>COSA È INCENTIVATILE DAL DM 28/12/12</h2>
<p>Gli<strong> interventi incentivatili </strong>si imputano sia al miglioramento dell’<strong>efficienza dell’involucro degli edifici esistenti</strong> (coibentazione pareti e coperture, sostituzione finestre, porte serramenti e per la posa di schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (come caldaie a condensazione pompe di calore) sia alla loro sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati da <strong>fonti rinnovabili</strong> (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).</p>
<p><a href="https://www.sos-casa-check-up.it/conto-termico-incentivi-2013/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico/" rel="attachment wp-att-1368"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-1368" alt="incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico" src="https://www.sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-300x225.jpg 300w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-148x111.jpg 148w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-31x23.jpg 31w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-38x28.jpg 38w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico-286x215.jpg 286w, https://sos-casa-check-up.it/wp-content/uploads/2013/01/incentivi-dm-28-12-2012-conto-termico.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Il nuovo Conto Termico 2013 definito dal DM 28/12/12 introduce anche incentivi specifici per effettuare la Diagnosi Energetica degli edifici e la Certificazione Energetica. Queste consulenze sono finanziate solo se abbinate, a certe condizioni, agli interventi di riqualificazione energetica sopra citati.</p>
<p>L’<strong>incentivo</strong> è poi quantificato sulla base della tipologia di intervento messo in atto in proporzione all&#8217;incremento dell’<strong>efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche</strong> dell’immobile e/o in funzione dell’energia ricavabile con gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://sos-casa-check-up.it/conto-termico-incentivi-2013/">CONTO TERMICO: Nuovi incentivi per il risparmio energetico</a> sembra essere il primo su <a href="https://sos-casa-check-up.it">SOS Casa Check UP</a>.</p>
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